Nonostante il clima incerto e contraddittorio, l’Unione Europea sta compiendo fermi passi in avanti in tema di impatto ambientale ed industria, nel quadro dell’impegno a diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. In questo contesto si inserisce l’iniziativa legislativa legata ai requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (ecodesign) ed il connesso progetto di Passaporto Digitale del Prodotto (DPP), strumenti fondamentali per promuovere (ed imporre) un’economia circolare e ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita ed oltre.

Le aree di intervento del legislatore europeo

A sostegno delle proprie politiche di incentivazione dell’economia circolare e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra[1], l’UE ha delineato una serie di aree di intervento su cui focalizzare la propria azione legislativa:

  1. Durabilità, riparazione, ricondizionamento, riutilizzo e riciclaggio: Promozione di pratiche industriali che estendano la vita dei prodotti e riducano gli scarti ed i rifiuti[2].
  2. Etichettatura ed informazioni al consumatore: Introduzione di regole di etichettatura per aiutare i consumatori ad identificare i prodotti ecocompatibili[3].
  3. Requisiti di progettazione ecocompatibile e tracciabilità del prodotto: Introduzione di standard di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e istituzione di apposite banche dati per la tracciabilità dei prodotti ed il controllo delle performance e delle caratteristiche di ecocompatibilità degli stessi[4].
  4. Sostanze pericolose o nocive: Introduzione di regole e misure per ridurre al minimo l’impiego e la presenza di sostanze pericolose o nocive lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione allo smaltimento.

I requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (ecodesign)

Nel quadro programmatico tracciato dal Regolamento UE 2024/1781 (ESPR) vengono individuate specifiche aree su cui l’azione della Commissione europea si concentrerà:

  1. Definizione di requisiti di progettazione e di prestazione: Questi requisiti verranno via via definiti dalla Commissione seguendo i parametri indicati dall’Allegato I del Regolamento, fra i quali figurano caratteristiche del prodotto quali durabilità, facilità di riparazione e manutenzione, propensione al riutilizzo ed al ricondizionamento, riciclabilità, impatto ambientale e rilascio di micro o nanoplastiche nel corso dell’intero ciclo di vita (trasporto incluso), emissioni e scarti generati.
  2. Definizione di requisiti di informazione: Tramite l’adozione di specifici strumenti, quali il passaporto digitale del prodotto ed un portale web ad hoc che permetterà anche la comparazione fra prodotti, il legislatore europeo intende definire standard uniformi per gli obblighi informativi da assolvere nei confronti degli operatori economici.

Il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP)

Il DPP rappresenta un elemento cruciale nell’impianto normativo in fieri e consisterà in un insieme di puntuali informazioni sulle caratteristiche di ecocompatibilità del prodotto, accessibili tramite mezzi elettronici da parte degli operatori economici.

Le caratteristiche chiave del DPP includono:

  • Accuratezza, completezza e trasparenza delle informazioni: Il DPP dovrà includere accurate e complete informazioni sulla conformità ai requisiti di progettazione e prestazione del prodotto, inclusi impiego o presenza di sostanze pericolose o nocive.
  • Aggiornamento costante: Le informazioni contenute nel DPP dovranno essere tenute costantemente aggiornate, presumibilmente tenendo pure conto dei progressi tecnici e scientifici (anche se, per ora, sul punto la legislazione tace).Primo piano di un ipotetico passaporto digitale del prodotto con codice QR.
  • Accessibilità: Le informazioni dovranno essere rese disponibili ai consumatori già prima dell’acquisto (anche se effettuato a distanza) e rimanere accessibili per tutta la durata di vita prevista del prodotto per il tramite di un vettore di dati (come un codice QR) apposto sul prodotto, sul suo imballaggio, od inserito nella documentazione accompagnatoria.
  • Gratuità: Tali informazioni dovranno essere rese disponibili in forma gratuita.
  • Obbligatorietà: Di particolare rilievo è la previsione della futura obbligatorietà del DPP, giacché i prodotti che ne sono sprovvisti non potranno essere immessi nel mercato.
  • Inclusione delle PMI: Non vi sono esenzioni per le PMI, ma il legislatore europeo ha previsto che debbano essere avviati programmi di sostegno alle stesse da parte degli Stati Membri, quali aiuti finanziari o di accesso ai finanziamenti, assistenza tecnica ed organizzativa, nonché formazione del personale specializzato.

Sviluppi Futuri

Il Piano di lavoro 2025-2030 per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e l’etichettatura energetica[5], pubblicato dalla Commissione europea il 19 aprile 2025, identifica i prodotti prioritari su cui gli atti delegati previsti dal Regolamento detteranno le specifiche regole in tema di progettazione ecocompatibile e DPP:

  • Quattro categorie di prodotti finali: prodotti tessili e articoli di abbigliamento (con momentaneo differimento per le calzature), mobilio, pneumatici, materassi.
  • Due categorie di prodotti intermedi: ferro e acciaio, alluminio.
  • Sedici ulteriori prodotti, già inclusi nel Piano di lavoro 2022-2024 adottato nel quadro del Regolamento sull’etichettatura energetica, fra i quali figurano, ad esempio, display, alcuni elettrodomestici, nonché prodotti connessi all’energia con consumo nei modi stand-by e spento.

Il Piano di lavoro prevede, altresì, che siano svolti studi per l’adozione di atti delegati incidenti su due requisiti orizzontali, riparabilità e riciclabilità (e contenuto riciclato), per i quali saranno incluse le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Conclusione

Nonostante i venti contrari, quindi, pare assodato che il percorso verso l’economia circolare e la cd. transizione green sia già ben avviato e non dia cenni di arresto. Il complesso quadro normativo europeo e nazionale mira a rispondere alle insistenti esigenze di adottare pratiche industriali che includano una visione ambientale e sociale di lungo termine, con l’obiettivo di diminuire ed ultimativamente annullare l’impatto antropogenico sull’ambiente.

Al livello aziendale, questo si traduce in imposizioni normative che, volenti o nolenti, si è costretti ad integrare nel processo produttivo già dal momento progettuale. Le relative conseguenze sistemiche si propagheranno necessariamente lungo tutta la filiera e coinvolgeranno anche i produttori di Paesi terzi, in un’ottica di coercizione che includa anche gli operatori economici esterni all’UE (obiettivo espressamente citato e voluto dalle istituzioni europee).

Se desiderate approfondire il tema, lo Studio è a Vostra disposizione.

 

Il tema è strettamente connesso alle tematiche ESG, di cui abbiamo discusso, ad esempio, anche nei nostri articoli sulla Rendicontazione societaria di sostenibilità e sulla CS3D – La nuova direttiva UE in tema di due diligence di sostenibilità.

 

 

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[1] Di recente la Commissione europea ha pubblicato la proposta d’introdurre un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni al 90% entro il 2040: https://climate.ec.europa.eu/document/download/e1b5a957-c6b9-4cb2-a247-bd28bf675db6_en.

[2] In quest’ambito s’inserisce, ad esempio, la Direttiva UE 2024/1799 sulla promozione della riparazione dei beni, che amplia il novero di diritti spettanti ai consumatori.

[3] Vedasi, ad esempio, il Regolamento UE 2017/1369 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica.

[4] Focus del Regolamento UE 2024/1781 (ESPR).

[5] https://environment.ec.europa.eu/document/download/5f7ff5e2-ebe9-4bd4-a139-db881bd6398f_en?filename=FAQ-UPDATE-4th-Iteration_clean.pdf.