Qualche mese fa abbiamo illustrato i tratti essenziali della direttiva EU 2464/22 (conosciuta come CSDR – Corporate Sustainability Reporting Directive, cioè “direttiva sul rendicontazione societaria di sostenibilità”) che sviluppa quanto già previsto nel 2014 con la NFRD, la direttiva 2014/95 “Non-Financial Reporting Directive”.
La CSRD prevede, in sostanza, che una parte della Relazione di accompagnamento al bilancio annuale venga dedicata ad illustrare:
- come l’attività dell’impresa impatti sul tessuto sociale e sull’ambiente, e
- come, per converso, le questioni sociali ed ambientali impattino, in termini di rischi ed opportunità, sull’impresa stessa.
Si parla al proposito di “doppio impatto” (double materiality).
Le scadenze per l’entrata in vigore dell’obbligo, come stabilite dalla CSRD sono queste:
| Esercizio | Rendicontazione | Imprese tenute |
| 2024 | 2025 | Imprese già tenute a rendicontazione dalla NFRD |
| 2025 | 2026 | Imprese “grandi” (cioè che almeno due dei seguenti parametri: >250 dipendenti; >fatturato > €50m; totale attività >€25m) sinora esentate |
| 2026 | 2027 | PMI quotate, piccole banche, assicurazioni |
| 2028 | 2029 | Imprese extra-EU con filiale in EU e bilancio consolidato >€150m |
Sono comunque tenute alla presentazione del ‘nuovo’ bilancio le imprese quotate (salvo abbiamo dimensione “micro”, vale a dire con meno di 10 dipendenti, fatturato inferiore a €700k e utile di bilancio inferiore a €350k).
Come peraltro considerato che anche le imprese oggi esentate conviene si allineino vuoi in vista di un loro prossimo coinvolgimento, vuoi perché inserite in filiere che nei fatti lo esigono.
La novità rispetto quanto scrivevamo è data dal fatto che, a settembre 2024 l’Italia ha recepito la CSRD con il d.lgsl. 125/24[1].
Va tenuto presente che sono stati modificati i limiti dimensionali che definiscono le imprese rispetto quanto esposto in nota 2 al nostro precedente contributo:
| impresa… | numero medio dipendenti | Fatturato netto | Attività in Stato Patrimoniale |
| “micro” | <10 | <€700.000 | <€350.000 |
| “piccole” e “medie” | da 11 a 250 | da €700.000 a €40.000.000 | da €350.000 a €20.000.000 |
| “grandi” | >250 | >€40.000.000 | >€20.000.000 |
Cosa deve contenere la relazione?
L’art. 3.2 d.lgsl. 125/24 elenca così i seguenti capitoli (minimi) nei quali deve articolarsi la Relazione:
- una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:
- la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
- le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
- i piani dell’impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’Accordo di Parigi nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l’esposizione dell’impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
- il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell’impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
- le modalità di attuazione della strategia dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
- una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
- una descrizione:
- delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell’Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l’impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell’Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- di eventuali azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
- una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;
- indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g)”.
Per le micro, piccole e medie imprese non quotate che adottino volontariamente il reporting, è stato reso disponibile a dicembre scorso lo standard semplificato VSME particolarmente interessante, elaborato dall’EFRAG (un gruppo di esperti incaricato dalla Commissione EU). V. qui.
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[1] Decreto legislativo n. 125 del 06/09/2024 “Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”, pubblicato in G.U. n. 212 del 10/09/2024 ed in vigore dal 25/09/2024.









