Istruttiva storia in tema di diritto alle provvigioni su affari non andati a buon fine.
Una società di Prato aveva un agente. Il contratto prevedeva un 5% di provvigioni sugli affari procurati, direttamente o indirettamente, e andati a buon fine.
Nel 2004 questo agente procura alcuni sostanziosi contratti di fornitura pluriennale di contenitori in plastica. Le cose vanno bene solo per poco perché a un certo punto il cliente contesta la qualità dei prodotti, al punto da far causa alla venditrice per ottenere di esser liberato da ulteriori obblighi di acquisto. Dal canto suo, la venditrice lamenta inadempimento da parte del cliente e chiede che il tribunale la liberi dall’obbligo di continuare a rifornirlo, contro un risarcimento danni di ca. €4.2 milioni.
A fine 2006, comunque, le due trovano un accordo a stralcio e pongono fine al loro contenzioso, firmando una transazione in base alla quale entrambe si danno atto che i contratti sono risolti. Il cliente, si impegna, in aggiunta, a pagare alla venditrice una somma (poco meno di 1 milione di euro) a titolo di “risarcimento danni”, ognuna delle parti rinunciando ad ulteriori pretese.
E il nostro agente? Beh, a questo punto batte cassa chiedendo la provvigione sull’importo transatto, ma si sente opporre dalla sua (ex) mandante che alcuna provvigione è dovuta visto gli affari all’epoca procurati non potevano dirsi certamente andati a buon fine ed erano stati addirittura risolti.
L’agente è invece convinto che quanto incassato dalla mandante sia riconducibile alla sua attività. E che quindi la provvigione sia senz’altro dovuta.
Inizia così una causa. In primo e secondo grado (Tr Prato, sent. 1179 del 24/09/2012 e C. App. Firenze, sent. 2357 del 12/10/2018) l’agente non ottiene però soddisfazione. I giudici ritengono che quanto ricevuto dalla mandante a titolo di risarcimento danni non possa ritenersi un corrispettivo di affari procurati dall’ex agente e che la transazione abbia fra mandate e sua cliente dato luogo ad un nuovo “regolamento di interessi” che supera ogni questione precedente (travolgendo quindi i contratti sui quali si basa la richiesta dell’agente).
Soddisfazione invece arriva però quando la Cassazione (sent. 12816 del 10/05/2024) – pur confermando che, di principio, un risarcimento danni non possa esser considerato corrispettivo per affari procurati – afferma che l’agente ha comunque diritto ad una provvigione visto che l’art. 1748.5 del c.c. prevede che “”Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità”.
Ne discende, secondo la Cassazione – che annulla la sentenza d’appello di Firenze e rimanda alla stessa (ovviamente in diversa composizione) per la quantificazione di detta provvigione – il principio che:
“In ogni caso in cui il preponente e il cliente acquisito dall’agente concludano transazione che comporti che non abbiano ulteriore esecuzione i contratti che avrebbero comportato vendite periodiche in forza delle quali all’agente sarebbe spettata la provvigione, all’agente spetta provvigione ai sensi dell’art. 1748 co. 5 cod. civ. per la parte non eseguita dei contratti, nella misura determinata dagli usi o in mancanza secondo equità”.








