Da qualche mese (precisamente dal 01/10/2024) coloro che operano in un cantiere in Italia devono dotarsi di speciale “patente”.
Normativa
- La previsione è stata introdotta con d.l. 19/2024, mediate modifica dell’art. 27 del TUSSL (Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro[1]), rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”[2].
- Il Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali, con d.m. 132 del 18/09/2024 ha emanato norme regolamentari in tema di rilascio della patente. In particolare, è stato previsto (art. 1.1) che la procedura è online, con accesso da portale web gestito dal INL e che (art. 1.7). Nelle more del rilascio della patente è possibile operare.
- INL ha infine fornito alcuni chiarimenti sia con circolari[3] che con pubblicazione di FAQ[4](entrambe – val la pena ricordare – NON hanno valore di legge, ma vincolano la pubblica amministrazione all’interpretazione fornita, almeno sino a che non intervengono elementi che debbono indurla a diverso orientamento)
Cos’è la Patente?
- La patente è un permesso che viene rilasciato all’Ispettorato del Lavoro (INL) su richiesta dell’interessato, contro dichiarazione dello stesso di essere in regola sul versante fiscale, contributivo, formativo, sicurezza, …[5]. Se ciò risulta falso, la patente viene revocata e può esserne richiesta una nuova solamente dopo uno stop di 12 mesi.
- Peculiarità della patente è che questa è concepita a punti (o crediti), partendo da una dotazione iniziale di 30 crediti. In caso di accertate violazioni alle norme di sicurezza sulla conduzione dei cantieri – v. lista in Allegato I-bis TUSSL – detti crediti possono essere decurtati, in misura variabile rapportata alla gravità. La regola di base è che, con meno di 15 crediti NON si può operare, salvo si tratti di completare lavori già iniziati ed eseguiti per almeno il 30% del loro totale valore.
- D’altro verso, i crediti possono anche essere incrementati (sino ad un massimo di 100) in presenza di alcune circostanze virtuose (es. accreditamento ISO 45001, formazione ulteriore rispetto a quella dovuta, visite mediche in cantiere, … v. lista completa all’art. 5).
- La patente è comunque soggetta a revoca cautelare (nelle more, quindi, dell’accertamento di una violazione), a seguito di incidenti gravi alle persone (morte e inabilità permanente).
Cos’è un cantiere?
- La legge fa riferimento a cantieri “temporanei o mobili”. Praticamente si tratta di tutti, considerato che la dizione espressamente viene riferita (art. 89.1 TUSSL) a “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”[6].
- L’INL ha peraltro precisato (FAQ 13) che i cantieri navali non sono da considerarsi di per sé “cantieri” ai sensi della normativa. Questa si applica, peraltro, se il cantiere navale ospita lavori lavori edìli o di ingegneria civile previsti in All. X TUSSL. Idem (FAQ 14) per i cantieri di impiantistica telefonica.
Soggetti obbligati
- La legge identifica due tipi di soggetti obbligati – “imprese” e “lavoratori autonomi” – dando per scontato cosa sia la prima (salvo distinguere fra “impresa affidataria” e impresa esecutrice” – art. 89.1.i e 89.1.i-bis) e precisando invece (art. 89.1.d) che il secondo è “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”. Il legislatore pare fare riferimento (scompigliando discutibilmente, invero, le classiche categorizzazioni codicistiche), rispettivamente a soggetti che, nel settore specifico edìle:
- svolgono professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi (la canonica definizione di imprenditore ex art. 2082 cc.), che nel nostro caso intervengono anche in subappalto;
- ed altri soggetti che fanno la stessa cosa, ma in forma individuale (indipendentemente dal fatto che debbano esser qualificati come (i) imprenditori ovvero (ii) professionisti intellettuali (art. 2229 c.c.), ovvero (iii) soci/ associati anche di fatto dell’impresa appaltatrice/aggiudicataria e relativi apprendisti e tirocinanti)[7]
- L’INL (circ. 4/02204, 3), correttamente, aderisce a tale impostazione precisando così che “sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.” (circ. 4/24, 3).
Concetto di “operare” in un cantiere
- Imprese e lavoratori autonomi sono tenuti a dotarsi di patente se “operano” in un cantiere. il concetto è (forse colpevolmente) generico. Tanto che l’INL si è sentito obbligato a ritenere esclusi gli operatori di pronto soccorso e antincendio, con la motivazione che si tratterebbe di servizio emergenziale e quindi non contemplato dalla norma (ma questo la stessa non lo specifica) (FAQ 26).
- Il fatto è che la legge esenta dal possesso della Patente coloro che effettuano “mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
- Per quanto riguarda le “prime (mere forniture” il riferimento sembra doversi fare a operazioni che non consistono in lavori edìli o di ingegneria civile. L’INL ha così espressamente escluso che serva la Patente per operazioni di carico e scarico di materiali (in FAQ 15).
- a e l’INL ha così precisato che ciò restringerebbe l’obbligo di possesso di Patente ai soli soggetti con i boots on the ground, “che operano fisicamente nei cantieri”. Esclusi sarebbero così, per il INL, ingegneri, architetti, geometri e pure i main contractors; inclusi, invece, sarebbero gli archeologi, visto che operano in situ. (circ. 4/24, 2 ribadito nelle FAQ 18). E ingegneri, architetti, geometri intervengono come direttori lavori? Per quanto sopra detto, appare logico considerarli tenuti al possesso di patente (e forse l’INL pensava a chi si limita a predisporre il progetto o fare calcoli).
Operatori italiani e stranieri.
- La patente è richiesta ai soggetti stabiliti in Italia. Per quelli stabiliti all’estero, vale il principio che la patente è richiesta solo se non sono in grado di fornire un documento “equivalente” (che per gli stabiliti extra UE deve anche essere “riconosciuto dalla legge italiana.
Quando non serve farsi rilasciare la Patente?
- A parte i casi sopra visti (fornitura di “mere forniture” o “servizi intellettuali” e lavori fatti da soggetti esteri con documento parificabile), l’altra rilevante eccezione all’obbligo di Patente è data (art. 27.15 TUSSL) dal possesso da parte dell’impresa interessata (sia essa affidataria o esecutrice) di attestazione SOA almeno di classe III[8]. Al riguardo, l’INL ha precisato (FAQ 2) che tale attestazione è sufficiente a prescindere dalla categoria di appartenenza.
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[1] Il TUSSL è contenuto nel decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (periodicamente oggetto di revisione).
[2] Il d.l.19/2024 (convertito con modifiche in legge n. 56 del 29/04/2024) è stato titolato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ed adottato con l’intento di garantire appunto esecuzione celere al PNRR, rafforzando nello specifico le garanzie di sicurezza per coloro che sono impegnai nei lavori. L’art. 29 del d.l. 19/2024 è stato dedicato a “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare” ed il suo comma 19 ha, appunto, introdotto il nuovo art. 27 TUSSL con l’espresso intento di “rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
[3] V. circolare INL n. 4 del 23/09/2024.
[4] V. https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/.
[5] La lista dei requisiti è in art. 27.1 TUSSL e relativa documentazione. Nelle FAQ, l’INL ha precisato che le imprese che non sono in possesso di DURC (perché attive da meno di 3 anni) in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, devono indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”.
[6] L’Allegato X TUSSL fornisce il seguente elenco dei lavori: “1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”
[7] Restano quindi fuori dal novero dei definiti “lavoratori autonomi” i dipendenti, e pure familiari e domestici.
[8] Su questa, vedi l’art. 100.4 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgsl. 36/2023).









