Nell’adozione di maggiorenni, il giudice può oggi derogare al limite del divario minimo di età di diciotto anni tra adottante ed adottato – purché lo scostamento sia esiguo e vi siano motivi meritevoli. Così la C. Cost. con la sentenza 5/2024.
L’adozione di persone maggiorenni negli anni è stata oggetto di interesse da parte della Corte Costituzionale che ne ha, via via, allargato le maglie interpretative.
L’istituto regolato dal nostro codice civile (disciplinato agli artt. 291 e ss) nasceva per permettere di avere una discendenza a chi non l’avesse. Aveva quindi una funzione ereditaria, di trasmissione del cognome e del patrimonio. Proprio in virtù di tale funzione il legislatore, nel dettarne la disciplina, aveva previsto che l’adozione di maggiorenne fosse consentita solo qualora l’adottante –
- non avesse discendenti legittimi o legittimati,
- avesse compiuto gli anni trentacinque e
- superasse almeno di diciotto anni l’età di colui che intendeva adottare.
Nel tempo l’adozione di persone maggiori di età ha perduto l’esclusiva funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, per assumere anche una funzione sociale di riconoscimento giuridico di una relazione affettiva o di una storia personale tra adottante e adottato (pensiamo ai casi delle cd ‘famiglie ricomposte’, in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami).
La giurisprudenza si è adeguata a questo cambio di prospettiva, anche grazie all’aiuto dei plurimi interventi della Corte Costituzionale, che pur lasciando inalterato il testo normativo, hanno permesso ai giudici di avere una maggiore discrezionalità nel valutare il concreto interesse all’adozione.
Già dal 1988[1] è caduta la preclusione all’adozione da parte chi avesse discendenti legittimi o legittimati. Oggi la preclusione resta ferma solo in presenza di figli minori e maggiorenni che abbiano espresso il loro dissenso (sempre che il giudice non valuti predominante l’interesse dell’adottante). Di recente, poi, sempre grazie all’intervento della Corte Costituzionale[2] , sebbene l’intervallo ordinario di diciotto anni continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, è consentito ai giudici di derogare al suddetto limite nei casi in cui lo scostamento sia esiguo e sempre che sussistano motivi meritevoli.
La Corte ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottato.
La questione era stata sollevata dalla prima sezione civile del Tribunale di Firenze in occasione della richiesta di adozione da parte di una signora, coniugata con un vedovo, nei confronti del figlio maggiorenne dello stesso che, dall’età di cinque anni, aveva convissuto con costoro, dopo il matrimonio.
La sentenza della Consulta ha stabilito che, nell’attuale conformazione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne, sia palese l’irragionevolezza di una regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità in quanto destinata ad entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale (art. 2 Costituzione).
La Corte ha quindi individuato il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal codice civile ed il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, nell’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell’istituto, provvederà a valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del codice civile nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua.
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[1] Con la sentenza n. 557 del 19/05/1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
[2] Con sentenza del 5/2024 del 18/01/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli.








