Sono state pubblicate nella Gazzetta Uff. UE del 16 ottobre 2024, le Linee-guida 2024/2659 della Commissione relative all’esportazione di materiale e tecnologia dual-use di “sorveglianza informatica dissimulata” (covert cyber-surveillance) che NON è già listato come soggetto a previa autorizzazione. “Dissimulata” significa occulta. I dispositivi in questione, in altre parole, sono progettati per osservare qualcuno senza che questi se ne accorga[1].

Il regime oggi in vigore nella UE prevede infatti (Reg. 2021/821) che l’export di tutta una serie di prodotti (e tecnologia) dual-use – quelli che figurano in Allegato I al Regolamento stesso – debba essere preventivamente autorizzato (dalla stessa UE o dall’autorità nazionale dello Stato Membro dell’esportatore)[2]. Peraltro, è previsto che anche prodotti non presenti nell’Allegato I possono richiedere autorizzazione, laddove sussistano fondati timori che essi possano essere utilizzati per le finalità che il Regolamento intende contrastare.

In particolare, nel caso dei dispositivi per la sorveglianza informatica dissimulata, il Regolamento 821 prevede (art. 5) che la loro esportazione possa essere soggetta a previa autorizzazione se essi “sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna e/o all’attuazione di gravi vio­lazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale”.

L’ipotesi che ricorre più frequente, anche a livello di pubblica opinion, è ad esempio l’uso di strumentazione e tecnologia che permetta alla polizia di un paese il riconoscimento delle persone, a partire dalla loro immagine facciale o la loro geo-localizzazione.

Con le sue Linee-guida, la Commissione si ripropone di dare indicazioni utili a tutti gli esportatori di prodotti del genere – definiti dal Regolamento (art. 2.20) come “prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione” – affinché possano valutare con la dovuta diligenza i fattori di rischio di uso improprio dei prodotti da loro commercializzati e se del caso attivarsi per avvisare le autorità al proposito. Il Regolamento 821 prevede infatti espressamente (art. 5.2) che “Se un esportatore è a conoscenza, stando ai risultati della dovuta diligenza, che prodotti di sorveglianza informatica che propone di espor­ tare, non elencati nell’allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l’autorità competente”.

Gli interessati possono scaricare qui il testo delle Linee Guida: 2024 (EU) COMM Raccom 2659 del 11-10-2024 sui prodotti sui sorveglianza informatica dissimulata. Si consiglia in particolare la lettura della check-list a pag. 11. In caso di dubbio, non esitate a contattarci a questa email: desk@lexmill.com.

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[1] In caso contrario (laddove quindi la persona osservata e consapevole di esserlo) il dispositivo non è considerato ai fini della normativa in oggetto (si pensi ad un videocitofono o ad una webcam di cui è pubblicizzata l’esistenza).

[2] L’Allegato I è suscettibile di regolare revisione. La lista dei prodotti dual-use in esso elencati riflette, infatti, lo stato dell’arte a livello internazionale nell’identificazione dei prodotti che destano particolare attenzione. La UE si avvale, in particolare, del lavoro di analisi svolto da esperti che operano nell’ambito (i) dell’Australian Group, un tavolo di lavoro intergovernativo creato nel 1985 con l’intento di stilare liste di prodotti sensibili nel settore chimico e biologico; (ii) del Wassenaar Arrangement, un accordo interstatale fatto all’Aja nel 1995 con ambizione di coordinare l’azione degli Stati membri sul tema dei prodotti dual-use in generale; (iii)  il Nuclear Suppliers Group, creato nel 1978 da Paesi esportatori di tecnologia nucleare, con l’obiettivo di ostacolare la proliferazione di armi nucleari; (iv) il Missile Technology Control System, altro accordo intergovernativo fatto nel 1987 in occasione del G7 tenuto in giugno a Venezia, con l’obiettivo di ostacolare la proliferazione di armi missilistiche.

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's founding partner.