L’attività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – mirante, in contesti di lavoro che vedono coinvolti più lavoratori autonomi, a scongiurare la prassi dei cd “falsi autonomi” – ha indotto gli imprenditori edili ad aggregarsi in network. Uno degli strumenti più utilizzati è il contratto di rete.
L’imprenditore edile, a cui sia stata affidata l’esecuzione di un’opera, sa oramai bene che non sempre è agevole avvalersi di altre maestranze che lo aiutino nell’esecuzione di parte dei lavori.
Dal 2012, infatti – allorquando il legislatore ha avviato, con la cd Legge Fornero[1], una lotta contro l’uso fraudolento e dissimulatorio delle partite iva mirante a eludere la legislazione a tutela del lavoro subordinato – il settore delle costruzioni è stato posto sotto la lente di ingrandimento degli organi di vigilanza e controllo del Ministero del Lavoro.
Lo scopo era (ed è ancora) quello di scoraggiare il fenomeno – invalso nel settore edile – che vede l’utilizzo da parte delle imprese affidatarie di lavoratori autonomi.
Gli organi di vigilanza sono stati quindi chiamati a verificare sul campo quello che veniva definito l’utilizzo improprio dei cd “falsi autonomi”, cioè l’uso di lavoratori autonomi chiamati ad aiutare o collaborare con l’impresa affidataria nell’esecuzione di un’opera, ma che di fatto erano sottoposti a un vincolo di subordinazione, seppur non formalizzato[2].
Oggi come allora l’attività degli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro mira ad appurare, in contesti di lavoro che vedono coinvolti più lavoratori autonomi simultaneamente, la genuinità delle prestazioni qualificate come autonome.
L’indagine è diretta a verificare se il lavoratore autonomo presente in cantiere – ove non sia in possesso di un regolare contratto col committente o con l’impresa affidataria – sia capace di portare a compimento autonomamente l’opera affidatagli senza l’ausilio di nessun altro soggetto.
In caso contrario si presume che il rapporto sia subordinato, con la conseguenza che all’impresa utilizzatrice verranno contestate le violazioni di natura lavoristica, connesse alla riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, le conseguenti evasioni contributive, oltre gli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per quanto concerne la sorveglianza sanitaria e la mancata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi.
Per scongiurare tale pericolo gli imprenditori – che abbisognano dell’intervento di terzi per il realizzare o completare un’opera – si sono aggregati in network utilizzando, per lo più, lo strumento del cd ‘contratto di rete’.
Si tratta di un istituto, più flessibile rispetto ad altre forme di aggregazione tra imprese (quali consorzi, associazioni temporanee di imprese, joint venture), che permette alle imprese:
– di collaborare tra loro, realizzando e gestendo insieme commesse di lavoro, pur mantenendo la propria individualità, autonomia e identità
– di gestire in comune le risorse umane attraverso il distacco di personale a favore degli altri retisti
– di affiliarsi sotto forma di rete-contratto o rete-soggetto a seconda delle esigenze[3].
L’istituto, ovviamente, non è stato visto di buon occhio dal Ministero del Lavoro, preoccupato che con esso si ponessero in essere sistemi di esternalizzazione dei dipendenti che di fatto eludessero le norme a tutela dei diritti dei lavoratori.
L’INL si è, pertanto, premurato di allertare i propri uffici affinchè, nel corso dell’attività ispettiva, si assicurassero di verificare la corretta instaurazione del rapporto di rete secondo i dettami di legge e che il personale distaccato o in regime di codatorialità non subisse pregiudizi nel trattamento economico, normativo e previdenziale [4].
[1] Legge n. 92 del 28/06/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
[2] V. Circolare MPLS n. 16/2012
[3] Le reti-contratto sono reti prive di soggettività̀ giuridica. Non esiste, pertanto, un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto.
Le reti-soggetto sono reti dotate di fondo patrimoniale comune che, attraverso l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui ha sede la rete, acquistano soggettività̀ giuridica. La rete soggetto è, quindi, un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto.
[4] V. Nota INL n. 7/2018, nota INL n. 315 del 22/02/2022, circolare INL n. 31 del 3/08/2022








