Spesso nei contratti di agenzia (ed ancora in molti standards relativi) si rinviene una clausola che sottopone la prosecuzione del rapporto al positivo superamento di un periodo di prova.

Ora, che questo sia legittimo appare pacifico, anche in un sistema vincolato come quello in vigore in tutta la UE, basato sulla Direttiva 86/653 come recepita nei vari Stati membri (UK incluso, anche se ora come noto non più Stato membro). La questione è stata esaminata qualche anno fa dalla Corte di Giustizia UE, il massimo organo di interpretazione delle regole unioniste, in un caso che interessava due società francesi: la CMR – CONSEILS DE MISE EN RELATIONS s.a.r.l. e la DTT – DEMEURE TERRE ET TRADITION s.a.r.l. (caso C-645/16).

La CMR era una società, oggi chiusa, del Centro-Valle Loira che a inizio dicembre 2011 iniziava ad operare come agente della DTT, una impresa di costruzioni con sede a Baule (area Orleans), anch’essa oggi in liquidazione. Si trattava di piazzare una serie di villette unifamiliari e l’incarico prevedeva una prova di 12 mesi (con possibilità per ciascuna parte di andarsene con breve preavviso); dopo di che, se tutto fosse andato bene, il rapporto sarebbe proseguito a tempo indeterminato con l’obiettivo, comunque, di riuscire a piazzare almeno 25 case l’anno.

Nei primi mesi di attività la CMR però non riusciva a far granché. Arrivata a giugno, con un solo ordine ricevuto, la DDT pensava quindi di chiudere il rapporto per mancato rispetto dei minimi concordati, dando il breve preavviso previsto dalla clausola di prova (1 mese). Al che, la CMR avviava una causa lamentando il fatto che la DTT per “illegittima risoluzione del contratto”.  A suo dire, infatti, non erano ancora trascorsi in 12 mesi su cui valutare le performances concordate. Dal canto suo la DTT faceva presente che comunque si era in periodo di prova e che quindi la risoluzione è perfettamente valida.

Il giudice di primo grado, nel gennaio 2014, dava ragione alla CMR condannando la DTT a pagare un risarcimento danno[1], ma quello d’appello, nel dicembre dello stesso anno[2], ribaltava la decisione a favore della DTT. La questione finiva in cassazione e qui si poneva il problema la consolidata tradizione francese di non riconoscere alcuna indennità (anzi, risarcimento del danno) all’agente, in caso di risoluzione di un contratto di agenzia in corso di periodo di prova, fosse o non compatibile con le regole comunitarie. Infatti, se da un lato nulla la Direttiva 86/653 dice in tema di prova, dall’altro, è innegabile che il diritto dell’agente ad un’indennità finale di avviamento (o di risarcimento del pregiudizio subito, come d’uso in Francia) prevede all’art. 18 una serie di eccezioni, fra le quali NON figura quella di mancato superamento di un periodo di prova. In questi casi può essere chiamata in causa la Corte di Giustizia UE che ha appunto il compito di assicurare l’uniforme applicazione del diritto unionista in tutti gli Stati membri.

E qui arriviamo alla decisione nel caso CM v DTT (C-645/16), con la quale la Corte di Giustizia ha fissato un paio di principi fondamentali:

  1. pattuire in periodo di prova nei contratti di agenza è legittimo:

    “Considerato che nessuna disposizione della direttiva disciplina la pattuizione di un periodo di prova, si deve ritenere che una pattuizione del genere, che ricade nella libertà contrattuale delle parti, non è, di per sé, vietata dalla direttiva” (§17)[3];

  2. il mancato superamento di un periodo di prova NON può pregiudicare il diritto dell’agente all’indennità o risarcimento finali. Infatti –

    1. la disciplina dell’indennità e del risarcimento del danno ivi prevista è volta non a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì ad indennizzare l’agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali ovvero per gli oneri e le spese sostenuti ai fini delle prestazioni medesime” (§28)

    2. Le eccezioni al diritto all’indennità/risarcimento previste all’art. 18 delle Direttiva 86/653 sono tassative e vanno interpretate restrittivamente (§31 e §36)

    3. Ammetterlo significherebbe violare il principio che deroghe al diritto all’indennità/risarcimento, in danno all’agente, possono essere concordate solo dopo la cessazione del rapporto (§32).

Per inciso, tornata la questione avanti in Francia, la Cassazione[4] ha conseguentemente cassato la sentenza della C. App. di Orléans, incaricando altro tribunale (la C. App. Angers) di decidere il caso.

 

Chi fosse interessato a ricevere (gratuitamente) copia integrale delle decisioni commentate, scriva a newsletter@lexmill.com.

 

______________

[1] Tr. commerce Orléans, sent 30/01/2014.

[2] C. App. Orléans, sent 18/12/2014.

[3] In Italia la cosa era pacifica da anni (Cass. 4541/90: “Il patto di prova, previsto per il rapporto di lavoro subordinato dall’art. 2096 c.c., non è incompatibile con la struttura tipica del contratto di agenzia, ben potendo le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, subordinare la definitività del vincolo contrattuale all’esito di un esperimento di ragionevole durata”.

[4] C. Cassation (FR) arret 23/01/2019.

<img src="" class="rounded-circle shadow border border-white border-width-4 me-3" width="60" height="60" alt="Carlo Mosca">
Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's founding partner.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close