Trent’anni fa, giusto in questi giorni, entrava in vigore nel Regno Unito la prima normativa organica sui contratti di agenzia[1]. Ciò avveniva a seguito di una direttiva comunitaria (la n. 653 del 1986) che ha intenso uniformare le regole base nel settore e introdurre standard minimi di tutela a favore degli agenti. In particolare, la Direttiva 653/86 prevede che all’agente sia dovuta, alla normale fine del rapporto, una certa “buonuscita”[2]. Questa buonuscita era strutturata in via alternativa o come “indennità” o come “riparazione del pregiudizio”. La differenza consiste nel fatto che la prima è sostanzialmente il valore dell’avviamento creato dall’agente, di cui la mandante continua a godere dopo la fine del rapporto, mentre la seconda è la misura del danno subito dall’agente a causa di detta cessazione. Più specificamente, la Direttiva 653/86 prevede che –

  • L’indennità vada calcolata considerando “se e nella misura in cui (i) [l’agente] abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente svilup­pato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”, e (ii) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti; e (iii) L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione” (art. 17(2)).
  • la “riparazione del pregiudizio”, va invece calcolata considerando in particolare il fatto che l’estinzione del rapporto sia avvenuta “in con­dizioni (i) che privino l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale” e/o che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli o­ne­ri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccoman­da­zione del preponente ” (art. 17(3)).

Perché mai ricorrere ad una formula alternativa, usando due sistemi di calcolo decisamente differenti?  Il fatto è che all’epoca vi erano due tradizioni dominanti: quella tedesca (che adottava al sistema dell’indennità) e quella francese (che privilegiava invece il sistema del risarcimento del danno)[3], e la Direttiva pilatescamente lasciò libertà agli Stati membri di scegliere fra le due.

Ed il Regno Unito? Non avendo alcuna tradizione in materia (gli agenti non avevano alcun diritto ad una liquidazione finale, anche se in casi determinati potevano lamentare un generico diritto ad essere risarciti del danno subito) il provvedimento di recepimento (le Regulations 1993 sopra citate) optò per l’assai liberale sistema di lasciar scegliere alle parti interessate che sistema volessero avere. È al contratto quindi che occorre guardare in primo luogo. Solo se nulla viene previsto in contratto, il sistema di riferimento è quello del risarcimento del danno.

Regulations 1993, 17(2): “Except where the agency contract otherwise provides, the commercial agent shall be entitled to be compensated rather than indemnified.” e 17(6): “[…] the commercial agent shall be entitled to compensation for the damage he suffers as a result of the termination of his relations with his principal.”.

La prima decisione adottata dalle corti inglesi in materia risale al 1996. Si tratta del caso Page v Combined Shipping and Trading[4] relativo ad un rapporto di distribuzione nel quale era stata pattuita una condivisione dei profitti, il tutto considerato comunque un contratto di agenzia, ai nostri fini. Si trattava di determinare se l’agente avesse diritto o no ad una buonuscita in un caso particolare: la ditta mandante (che commercializzava olii essenziali) aveva infatti chiuso un contratto quadriennale dopo appena un anno sulla base del fatto che la casa madre, di cui trattava i prodotti, aveva infatti deciso di disinvestire e presumibilmente di ritirarsi dal mercato. Il tribunale di primo grado non riconobbe nulla all’agente Graham Page – probabilmente sulla scorta del fatto che a seguito della cessazione dell’attività della mandante, anche l’agenzia non avrebbe avuto più alcun valore. Tuttavia, in appello, Page si vide riconoscere £300k a titolo di risarcimento del pregiudizio subito. Per inciso la mandante risulta ad oggi ancora in attività…

È nel caso Lonsdale del 2006 che sono però stati elaborati i principi-base in materia[5]. Ancora una volta si trattava della chiusura di un contratto su iniziativa del preponente (un produttore di scarpe) a seguito della decisione di chiudere l’attività. La Corte d’Appello ha affermato che “un agente partecipa all’avviamento dell’attività del preponente che ha contribuito a creare” e pertanto l'”indennità” deve riferirsi alla “perdita del beneficio del “diritto a future provvigioni che la corretta esecuzione del contratto di agenzia avrebbe procurato” all’agente, perdita che deve essere calcolata come “l’importo che l’agente poteva ragionevolmente aspettarsi di ricevere per il diritto di stare al suo posto, continuare a svolgere i doveri dell’agenzia e ricevere le provvigioni che avrebbe ricevuto“. In altre parole, A tal proposito, il test che i tribunali inglesi fanno, consiste nel chiedersi quanto un ipotetico acquirente dell’azienda dell’agente, sarebbe disposto a pagare per rilevarla, ipotizzando che abbia una durata ’normale’ (con ciò non dando peso al termine di preavviso eventualmente previsto per i contratti a tempo indeterminato). Naturalmente, tutto ciò presuppone che l’agenzia continui per un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto dell’ovvio fatto che non sarà per sempre e che i volumi fittizi dell’agenzia possono variare a seconda della situazione di mercato. In conclusione, la cifra adeguata di tale perdita deve essere determinata caso per caso, da una perizia. Un esempio di determinazione dell’indennizzo è dato da un caso di cessazione di un’agenzia per la promozione di tè, in cui è stato applicato un moltiplicatore a ipotetici guadagni annuali, al netto dei probabili costi[6]. Nello stesso senso, si veda anche la decisione della HC (Chancery Div.) in una richiesta di risarcimento presentata dagli agenti precedenti di una società che vendeva gas ed energia sul mercato interno[7].

Visto che s’è parlato di scuola francese parlando di buonuscita configurata come risarcimento del danno, va detto che in Francia il problema è stato risolto adottando l’atteggiamento pragmatico di riconoscere all’agente una somma forfettaria equivalente a un paio di anni di ricavi, calcolati sulla media di quelli maturati negli ultimi tre-cinque anni contrattuali. Tuttavia, per i tribunali inglesi “il risarcimento pagabile in altri Stati membri non è indicativo di quello pagabile in Gran Bretagna”. Quindi, ogni paese deve valutare il “risarcimento” a modo suo, e la tradizione francese poco rileva.

Come dicevamo in apertura, le Regulations 1993 sono entrate in vigore il 1° gennaio 1994. Nel Regno Unito del dopo-Brexit, esse continuano ad essere applicate in quanto “retained EU law”. Ciò è stato recentemente confermato dal Retained EU Law (Revocation and Reform) Act del 2023 (che ha tra l’altro eliminato una norma, prevista nel disegno di legge originario, in base alla quale tutto il diritto dell’UE sarebbe decaduto a fine dicembre 2023).

È quindi probabile che nei prossimi anni i principi sopra descritti per la definizione della buonuscita dell’agente rimangano invariati. Peraltro, va considerato che ora che il Regno Unito è sganciato dall’orbita UE, è inevitabile che in futuro le rispettive traiettorie possano divergere – per iniziativa dell’una o dell’altra parte – creando così regime differenti di trattamento dei diritti degli agenti.

In ogni caso, agenti e preponenti devono essere consapevoli del fatto che, se un caso viene oggi sottoposto all’esame di un tribunale nel Regno Unito, sarà interpretato secondo i principi stabiliti dalla legge inglese (o quella scozzese, dell’Irlanda del Nord se del caso) ma certo non più da quelli della Corte di Giustizia UE.

 

Chi fosse interessato a ricevere (gratuitamente) copia integrale delle decisioni commentate, scriva a newsletter@lexmill.com.

 

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[1] Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993 (SI 1993/3053) implementing Council Directive 86/653 on the Coordination of the Laws of the Member States Relating to Self Employed Commercial Agents Dir 86/653 [1986] OJ L382/17.

[2] Qui, per “normale” intendiamo una cessazione del rapporto dovuta (i) a recesso da parte del mandante, (ii) alla scadenza del termine previsto per la durata del contratto, (iii) a causa della morte o dell’incapacità dell’agente di continuare la sua attività per motivi di età, infermità o malattia, (iv) per iniziativa dell’agente a seguito di una violazione del contratto da parte del mandante. Viceversa, nessuna indennità/compensazione è dovuta nel caso in cui il contratto venga risolto dal preponente a causa di un grave inadempimento da parte dell’agente; o nel caso in cui l’agente semplicemente si dimetta senza giustificazione. Vi sono inoltre alcuni casi in cui all’agente non è concessa alcuna indennità/compensazione, ossia (i) nel caso in cui l’agente non comunichi al mandante l’intenzione di richiederla, entro un anno dalla risoluzione del contratto o (ii) entrambe le parti concordino, dopo la risoluzione del contratto, che non è dovuta alcuna indennità/compensazione.

[3] A dir il vero vi era anche una terza scuola, quella italiana che configurava la buonuscita sostanzialmente come una retribuzione differita (sorta di pensione) prevedendo un sistema di calcolo a percentuale sul monte dei compensi maturati nel corso dell’interno rapporto. Nei fatti tale sistema non è riuscito ad imporsi come terza opzione.

[4] Page v Combined Shipping and Trading Co Ltd [1997] 3 All ER 656.

[5] Lonsdale v Howard & Hallam Ltd [2007] UKHL 32.

[6] Alan Ramsey Sales and Marketing Limited v Typhoo Tea Limited [2016] EWHC 486 (Comm).

[7] Green Deal Marketing Limited v Economy Energy Trading Ltd [2019] EWHC 507.

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's founding partner.

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