Inserire all’interno dei contratti di distribuzione/agenzia internazionale (ma anche di qualsiasi altro contratto) l’accordo con cui le parti convengono il giudice da adire in via esclusiva nel caso in cui insorga una controversia, può evitare di dover provare in causa (con notevole dispendio di risorse e tempo) quale sia il giudice (italiano o straniero) competente a decidere della controversia.
In ambito comunitario le parti, indipendentemente dal loro domicilio, possono derogare alle generali e speciali regole attributive della competenza previste nel regolamento UE n 1215/2012 del 12.12.2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione dele decisioni in materia civile e commerciale), qualora convengano di comune accordo a quale, tra i giudici degli stati membri, affidare la decisione sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra di loro. Il suddetto accordo, per essere valido, deve essere concluso o provato per iscritto (art. 25, co.1, lett. a del richiamato Regolamento), ma non solo. L’accordo è valido anche se è concluso in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o se è concluso, nel commercio internazionale, nelle forme ammesse dagli usi del settore (art. 25, co. 1, lett. b e c del richiamato Regolamento). Ovviamente la presenza di una clausola scritta diminuisce, se non azzera completamente, il rischio che la stessa possa non essere considerata valida.
In una sentenza del Tribunal de commerce di Gent (Belgio), il giudice ha ritenuto valida una clausola derogativa di competenza in favore del giudice italiano, inserita in un contratto di distribuzione tra una società italiana e una società belga, dichiarando la propria incompetenza a conoscere della controversia (sentenza n. 3843 del 23/09/2016). Il Tribunale di Gent ha infatti confermato la competenza esclusiva del Giudice italiano prevista dalle parti in contratto richiamando l’art. 25 del Reg. UE 1215/2012 del 12.12.2012 stabilisce che
“qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro”.