La Corte di Giustizia continua a metter ordine in materia di agenzia. Nonostante, infatti, sian passati ormai più di trent’anni dall’emanazione della direttiva sul tema (dir. 86/653/CEE), in molti Paesi continuano a praticarsi prassi difformi, spesso frutto di vecchie impostazioni dottrinarie.
È il caso del contratto in prova, vale a dire un contratto sottoposto ad una condizione risolutiva entro (o alla fine di) un dato periodo di osservazione. La cosa ha un suo senso, ovviamente, perché il rapporto mandante/agente come altri di collaborazione (in primis con i dipendenti) si basa sulla fiducia e sulle capacità che l’interessato dimostra di possedere (necessariamente solo DOPO aver cominciato a lavorare).
La direttiva 86/653 non dispone nulla al riguardo e quindi, di fatto, ogni Stato membro ha continuato a trattare la questione come usava fare prima della direttiva. In Francia, in particolare, l’orientamento della giurisprudenza andava nel senso che (a) la prova era legittima e (b) all’agente che non la superava nulla spettava a titolo di indennità (rectius risarcimento) finale (sulla fictio che un contratto non poteva dirsi concluso se non con l’esito positivo della prova).
Anche l’Italia, per inciso, tale impostazione aveva un certo seguito, in larga parte applicando per analogia norme dettate in materia di lavoro dipendente. Invero si è discusso più che altro sulla c.d. “supplettiva di clientela” (un’indennità prevista dagli AEC, salvo il caso – appunto – che il rapporto non cessasse per fatto imputabile all’agente).
La direttiva 1986 peraltro ha introdotto il diritto inderogabile dell’agente ad un’indennità finale di avviamento (o, come in Francia, di un risarcimento per il danno subito) in via generale (art. 17), prevedendo (art. 18) tre casi specifici nei quali questa non è dovuta, e cioé:
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inadempimento grave dell’agente che giustifichi una rottura in tronco del rapporto;
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recesso dello stesso agente per ragioni diverse da un inadempimento della mandante;
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cessione del contratto a terzi, da parte dell’agente.
A questi va aggiunto un quarto caso: la mancata richiesta del pagamento dell’indennità da parte dell’agente, entro un anno dalla fine del rapporto
La C. di Giustizia (sentenza del 19 aprile 2018 in C-645/16, CMR v Demeures) si è pronunciata in tema di contratti di agenzia in prova e relativa indennità affermando il seguente principio:
“L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi prevista, rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, è applicabile nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso”