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LA UE CONTRO I RITARDI NEI PAGAMENTI. Note alla nuova dir. UE 7/2011

By 21 October 2012 December 29th, 2022 No Comments

Il Consiglio dei Ministri ha discusso il 9.10.2012 l’attuazione della Direttiva n. 7 del 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Nel corso della riunione è stata confermata la volontà di esercitare la delega in tale materia conferita dal Parlamento al Governo nell’ambito della legge dello statuto dell’impresa.

Gli Stati membri dovranno necessariamente dare attuazione alla nuova Direttiva entro il 16 marzo 2013.
In tale data la vigente Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sarà abrogata (nel recepire la nuova Direttiva gli Stati membri decideranno se escluderne l’applicazione ai contratti conclusi prima del 16 marzo 2013).

In un quadro europeo in cui i periodi medi di pagamento vanno dai 63 giorni per i crediti verso il settore pubblico a 55 giorni per quelli verso le imprese, che vede il nostro paese nella “black list” dei paesi dell’Unione per i ritardi nei pagamenti, con una media di 186 giorni per il settore pubblico e di 96 giorni per le imprese (con punte di 500-600 gg per la sanità), la nuova direttiva si è resa necessaria per effettuare “un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi”(art. 12 dei considerando).

Numerose le novità introdotte, tra cui le più significative sono:

– nelle transazioni commerciali relative a forniture di merci o di servizi tra imprese (c.d. “business to business”) il termine per il pagamento di una fattura è stato fissato a 30 gg dal ricevimento da parte del debitore della fattura. Tale termine può essere elevato a 60 giorni solo se è espressamente concordato nel contratto e se non sia gravemente iniquo per il creditore.
– Per il settore pubblico, la regola è che il periodo di pagamento non può superare 30 giorni di calendario, se non diversamente concordato nel contratto. Il termine può essere elevato a 60 giorni solo se concordato espressamente nel contratto e “purché sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto”.
– Per i pagamenti che concernono i servizi sanitari è prevista una disciplina particolare (art. 4). Gli Stati membri possono infatti prevedere un termine di pagamento superiore a 30 giorni e massimo di 60 giorni per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine”.
– Per quanto riguarda i tassi di interesse in caso di ritardo di pagamento, la Direttiva prevede che il creditore abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito, quando questi abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e quando non abbia ricevuto l’importo dovuto nei termini per causa imputabile al debitore. Gli interessi, sono dovuti dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento sia nel caso di transazioni tra imprese sia nel caso di transazioni tra imprese e P.A.
Il tasso di interesse legale di mora è superiore di almeno otto punti percentuali al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (art. 2, n.7).
– La Direttiva contiene inoltre nuove norme finalizzate a garantire una maggiore trasparenza e informazione: gli Stati membri devono rendere pubblici i tassi di interesse di mora, perché tutte le parti ne siano informate. Analogamente, gli Stati vengono incoraggiati a istituire codici di pagamento rapido, a sostegno degli obiettivi della direttiva (art. 8).
– In relazione ai costi eventualmente sopportati per recuperare il credito, la Direttiva riconosce alle imprese il diritto automatico di ottenere un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a € 40,00, fatto salvo comunque il diritto di esigere anche il rimborso di tutti i costi di recupero ulteriori sostenuti a causa del ritardo (quale l’incarico ad un avvocato), prevedendo altresì che “una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso di interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore” (art. 7). Alla luce di tale previsione, le clausole derogatorie alle disposizioni sopra citate vengono qualificate come clausole vessatorie, che, nel nostro ordinamento, potrebbero essere suscettibili, di nullità assoluta.
La stessa norma attribuisce alle associazioni di categoria delle imprese la legittimazione ad agire in giudizio per impedire il ricorso continuo a tali clausole.
– Dal punto di vista della procedura di recupero crediti, l’art. 10 della Direttiva, relativo alle procedure di recupero di crediti non contestati, prevede che – ad integrazione del Regolamento CE n. 805/2004 che ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e del Regolamento CE n. 1896/2006 che ha istituito un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento – nell’ottica di rendere dissuasive le conseguenze dei pagamenti tardivi, gli Stati membri (con una prescrizione di carattere obbligatorio) prevedano una procedura esecutiva accelerata nel caso di mancata contestazione del credito da concludersi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.
– L’ambito applicativo della Direttiva in questione comprende “tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori”, i pagamenti a fronte della progettazione, dell’esecuzione di opere ed edifici pubblici, nonché per lavori di ingegneria civile. Non dovrebbe estendersi, invece, alle transazioni con i consumatori, agli interessi relativi ai pagamenti per assegni, titoli di credito o risarcimento danni, i debiti oggetto di procedure concorsuali.
Infine, è importante sottolineare come, al fine di agevolare il rispetto delle disposizioni della direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, richiamando all’uopo la Direttiva 2008/52/CE.

Queste le modifiche più significative, volute dall’UE ai fini della lotta ai ritardi di pagamento. Per valutare l’impatto delle nuove norme sulla prassi degli scambi commerciali non rimane che attendere marzo 2013.

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