ConsumersEU Law

RESTYLING ALLA DISCIPLINA DEL CONSUMO. Note a dir. 83/2011 sui diritti dei consumatori

By 8 November 2012 December 29th, 2022 No Comments

Il 3 ottobre 2012 la camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge per l’annuale legge c.d. comunitaria, che contiene le deleghe ed i principi relativi alle direttive UE da recepire, tra cui la n. 83/2011, contenente le norme sui diritti dei consumatori.

La suddetta direttiva vincola gli Stati membri ad adottare e pubblicare le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie alla sua attuazione entro il 13 dicembre 2012, mentre le relative misure dovranno essere applicate a decorrere dal 13 giugno 2014.

La direttiva 83/2011 affronta in modo incisivo la problematica delle regole sui contratti del consumatore, mirando ad una reale armonizzazione nella materia del consumo.

In particolare la direttiva prevede:

– la predisposizione di regole comuni a tutti i paesi su tematiche centrali (tra cui, a solo titolo esemplificativo, contrattazione a distanza e diritto di recesso).
– La natura imperativa delle norme contenute. I diritti conferiti sono irrinunciabili e le clausole contrattuali che eventualmente escludano o limitino tali diritti non sono vincolanti: “gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso (art. 4)”.
– Una regolamentazione uniforme dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e dei contratti conclusi via internet nell’ambito della Comunità Europea.
Nel dettaglio, tra le varie novità introdotte, la direttiva, all’art. 9, ha riscritto la disciplina del diritto di recesso, innalzandone il termine a 14 giorni (fatte salve alcune eccezioni indicate all’art. 16).
Inoltre, in caso d’inadempimento da parte del professionista dell’obbligo di informazione sul diritto di recesso, il termine per quest’ultimo si estende a 12 mesi (art. 10).
L’art. 11 prevede anche un modulo tipo allegato (I, parte B) che può essere utilizzato dal consumatore per il recesso.
– La circolazione di informazioni trasparenti da parte delle imprese che vendono sui siti web (artt. 5 e ss). Così ad esempio, per i contratti a distanza, l’art. 8 dispone che le informazioni di cui all’art. 6 par. 1 (quali ad es. le caratteristiche principali dei beni o dei servizi forniti, i prezzi e le spese aggiuntive, la durata del contratto…) siano comunicate al venditore “direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine” e che il medesimo sia posto dal professionista nella condizione di riconoscere che “l’ordine implica l’obbligo di pagare”.

La direttiva prevede espressamente (art. 31) che le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (come modificata dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, e dalle direttive 2005/29/CE e 2007/64/CE), sono abrogate a decorrere dal 13 giugno 2014.

Nel complesso, dunque, le novità introdotte dalla direttiva in esame renderanno necessarie le relative opportune modifiche alle condizioni di vendita applicate ai rapporti con i consumatori, in particolare per le vendite on-line.


P.S. La direttiva UE/83/2011 è stata recepita dall’Italia con d. lgsl. 21 del 21/02/2014.

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