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NIENTE IRAP PER I PROFESSIONISTI. Note a Comm. Trib. Lazio 238/13

By 15 May 2013 December 28th, 2022 No Comments

L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) non è applicabile alle professioni intellettuali.
È la conclusione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 238/1/13 depositata lo scorso 22 aprile.
La sentenza apre uno spiraglio sulla dibattuta questione dell’assoggettamento a Irap dei redditi professionali.
La sentenza, infatti, si pone in netto contrasto con l’orientamento giurisprudenziale sinora dominante che assoggettava ad IRAP l’attività del professionista che fosse “autonomamente organizzata”, cioè dotata di un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di capitali e lavoro altrui, funzionali all’attività del titolare.
Diversamente da tale orientamento la sentenza della CTR Lazio ritiene non assoggettabili a IRAP i redditi nascenti dalle attività professionali (quali quelle dei geometri, degli ingegneri, degli avvocati, dei notai, degli agenti di commercio…) che, seppur dotate di organizzazione di beni e fattori produttivi, non possono svolgersi senza l’apporto del professionista.

A detta del collegio laziale nell’esercizio delle professioni intellettuali non è, in via di principio, assolutamente configurabile l’esistenza di un’organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all’eventuale utilizzazione di qualsivoglia organizzazione di beni strumentali che non potrà mai essere sostitutiva dell’attività medesima.
Ne deriva che ai fini IRAP rileva la presenza di un’organizzazione d’impresa e questa non è data dal coordinamento e dall’organizzazione più o meno complessa di cui è capace il professionista per migliorare o rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, ma da quella organizzazione, autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l’attività svolta e di fornire come struttura a se stante quella prestazione professionale che connota l’attività professionale tipica del professionista.

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