Con l’entrata in vigore della Legge n. 98/2013, è stata ripristinata, dal 20 settembre scorso, la mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010 (con l’aggiunta delle controversie in punto di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria e l’eliminazione di quelle relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti).
La legge introduce un periodo di sperimentazione dell’obbligatorietà della durata di quattro anni.
Tra le principali novità:
• le parti partecipano obbligatoriamente ad un primo incontro con il mediatore, il quale chiarisce le modalità di svolgimento della mediazione e raccoglie dalle parti, se disponibili, il consenso ad iniziare la procedura. Per il primo incontro non è previsto nessun compenso per l’organismo di mediazione.
• L’obbligatorietà non è più rivolta allo svolgimento di un tentativo di mediazione, ma all’incontro informativo gratuito con la presenza del mediatore, delle parti e dei rispettivi legali.
• E’ anche previsto che le parti siano assistite da un legale (gli avvocati sono mediatori di diritto) fino al termine della procedura di mediazione, la cui durata è ridotta ad un massimo di 3 mesi.
• I legali hanno facoltà di attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, rendendo l’accordo stesso immediatamente esecutivo.
Nel sistema introdotto dal decreto 28/2010, il sistema di qualità previsto per la selezione dei mediatori è affidato ad una formazione minima dei mediatori e d’altro canto le parti non sembrano avere alcuna voce in capitolo relativamente alla scelta del mediatore (art. 8: “il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti…”).
Una buona qualità del servizio nella mediazione sarebbe invece garantita dalla possibilità per i clienti di scegliere il loro mediatore. Questa possibilità è attuabile solo attraverso (a) la scelta dell’organismo di mediazione che presumibilmente assicuri il livello di qualità richiesto nella selezione dei propri mediatori e (b) la possibilità di informali accordi tra le parti interessate e l’organismo per la determinazione di una specifica persona che operi come mediatore (qualificato e che abbia seguito una formazione d’eccellenza) per la specifica questione controversa.