ItalyWorkplace

D.U.V.R.I. E SICUREZZA SUL LAVORO. Le novità del “decreto del Fare”.

By 9 October 2013 December 28th, 2022 No Comments

Per i settori a basso rischio di infortuni e di malattie professionali (che verranno determinati con successivo decreto del Ministero del Lavoro da emettersi), per semplificare gli obblighi imposti ai datori di lavoro in tema di salute e sicurezza, è stata introdotta dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, cd “Decreto del Fare”) la figura dell’incaricato in sostituzione del D.U.V.R.I. (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, cui è obbligato il datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda).

La legge di conversione, modificando l’art. 26 del d.lgs 81/2008, ha infatti previsto che il datore di lavoro potrà sottrarsi all’obbligo di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (i rischi cioè dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva). In sostituzione, potrà nominare un proprio incaricato – in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito – che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.

Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
L’obbligo di redigere il D.U.V.R.I. o di incaricare un responsabile per ridurre il rischio da interferenze non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio incendio di livello elevato (ex DM 10/3/1998) o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (di cui al D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177) o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto, atmosfere esplosive o di rischi particolari (quali rischi di esplosione, radiazioni … di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08).

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close