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LE ULTIME RIFORME AL DIRITTO FALLIMENTARE. AVANTI CON LA GIUSTIZIA DIGITALE

By 10 March 2013 December 29th, 2022 No Comments

Un altro passo avanti verso la giustizia digitale è stato fatto con l’emanazione del cd decreto sviluppo bis (d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successivamente integrato nella legge 24 dicembre 2012 n. 228).

A partire dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) nelle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, gli atti più importanti delle suddette procedure (come, ad esempio, il progetto di stato passivo e il rendiconto nel fallimento e la proposta di concordato preventivo e il decreto di ammissione nel concordato preventivo) sono comunicati dal curatore o dal commissario all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei creditori.

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure dichiarate o aperte dopo il 19 dicembre 2012 e anche a quelle già pendenti in cui, a tale data, non sia stata fatta la comunicazione prevista dall’art. 92 l.f. in caso di fallimento (avviso ai creditori per l’accertamento del passivo), dall’art. 171 l.f. in caso di concordato preventivo (avviso ai creditori per l’accertamento del passivo), dall’art. 207 l.f. in caso di liquidazione coatta (comunicazione ai creditori del credito risultante dalle scritture) e dall’art. 22 del d.lgs. 270/99 in caso di amministrazione straordinaria (avviso ai creditori per l’accertamento del passivo).

Con effetto dal 31 ottobre 2013 le nuove disposizioni si applicano anche alle comunicazioni degli atti e alla presentazione delle domande di ammissione al passivo relative alle procedure già pendenti alla data di conversione del decreto, in cui sia già stata effettuata la prima comunicazione ai creditori. I curatori e i commissari entro il 30 giugno 2013 dovranno comunicare a tutti i creditori i loro indirizzi PEC invitandoli a loro volta a inviare i relativi indirizzi PEC entro tre mesi con l’avviso che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Un’altra novità introdotta con il decreto sviluppo bis, sempre con riguardo alle procedure dichiarate e aperte al 19 dicembre 2012 (e in quelle pendenti nelle quali non sia stato ancora inviato l’avviso ai creditori), riguarda la procedura di formazione dello stato passivo.
E difatti la nuova normativa prevede che le domande di ammissione al passivo nei fallimenti e nelle amministrazioni straordinarie vadano trasmesse, unitamente alla relativa documentazione, esclusivamente all’indirizzo PEC del curatore o del commissario (e non più depositate o inviate nelle cancellerie delle sezioni fallimentari). Unica eccezione, l’originale cartaceo dei titoli di credito allegati al ricorso, che va depositato in cancelleria.
Con le stesse modalità vanno presentate entro cinque giorni prima dell’udienza di verifica le osservazioni al progetto di stato passivo.

Dal 1 gennaio 2014, infine, nei procedimenti per dichiarazione di fallimento, per contenere i tempi del procedimento e soprattutto evitare le attuali difficoltà di notifica a imprese che hanno abbandonato la sede, sarà la cancelleria a notificare il ricorso e il decreto di convocazione dinanzi il tribunale all’indirizzo PEC dell’impresa debitrice risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risultasse possibile, la notifica del ricorso e del decreto sarà effettuata a cura del creditore a mezzo dell’ufficiale giudiziario presso la sede dell’impresa o in difetto mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese. In tal ultimo caso la notifica si perfezionerà nel momento del deposito stesso.

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