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NOVITA’ SUL CONTRATTO DI RETE. Note alla legge 221/12

By 18 February 2013 December 28th, 2022 No Comments

Il contratto “di rete”, introdotto solo recentemente nel nostro ordinamento giuridico (con la legge 33/2009 di conversione del D.L. n. 5/2009), è un accordo

con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere sia individualmente (la propria impresa) che collettivamente (cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

I partecipanti tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto di rete può dunque offrire uno strumento per l’internazionalizzazione delle PMI, che, per la loro ridotta dimensione e per scarsità di risorse manageriali ed economiche, hanno difficoltà ad affrontare da sole tale processo.

La legge istitutiva non limita l’utilizzo del contratto di rete alle sole imprese nazionali, ma ne consente la partecipazione anche alle imprese estere, omettendo però di prescrivere una specifica disciplina concernente le reti transnazionali per cui, per una corretta redazione di tale tipo di contratto, dovrà farsi riferimento ai tradizionali principi che regolano i contratti tra imprese aventi sede in stati diversi.

Di recente, la legge 221/ 2012 (in sede di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179) ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei contratti di rete, tramite interventi importanti che contribuiscono a delinearne, con maggior precisione, la normativa complessiva, contribuendo a definire un quadro di riferimento giuridico più preciso e fornendo maggiore operatività a tale istituto, ad esempio relativamente ai requisiti per l’acquisizione della soggettività giuridica della rete e alla possibilità di istituire un fondo di mutualità tra i contraenti.

Nel chiaro intento di favorire lo sviluppo dell’utilizzo di questo modello contrattuale, da ultimo, con la c.d. Legge di Stabilità 2013 (legge del 24 dicembre 2012, n. 228), entrata in vigore l’1 gennaio 2013, è stato introdotto un credito d’imposta per le imprese e le reti d’impresa che investono direttamente in ricerca e sviluppo o affidano attività di tale ambito a università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca.

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