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LE AZIENDE DEVONO RESTARE TUTTE FERME? (Aggiornato al 10.04.2020)

By 10 April 2020 No Comments

Il DPCM 22 marzo 2020 ha disposto il lockdown per molte attività produttive: come interpretare le norme contenute in maniera da garantire la tutela del superiore diritto alla salute ma anche la continuità del tessuto economico.

 

Dal mese di gennaio 2020 assistiamo al susseguirsi di una intensa produzione normativa volta a contrastare, contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale con misure restrittive applicate inizialmente a singole regioni o province e successivamente estese all’intero territorio nazionale in maniera indistinta.

La normativa è andata a limitare inizialmente alcune libertà del singolo per poi estendere le restrizioni coinvolgendo l’ambito dell’economia locale e nazionale con limitazioni dapprima di alcuni settori dell’attività produttiva (ad esempio limitazione degli orari di apertura e chiusura di locali quali bar, ristoranti, pub); successivamente il DPCM 22 marzo 2020 (poi modificato dal D.L. 25 marzo 2020) è intervenuto drasticamente nel tessuto economico nazionale introducendo la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali ritenute “non essenziali”.

È, dunque, a norma del suddetto decreto, possibile proseguire l’attività per:

  1. le attività produttive industriali e commerciali ritenute essenziali, tassativamente elencate nell’allegato 1 al decreto (art. 1, lett. a, del DPCM)
  2. quelle attività produttive che pur se “non essenziali” sono organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (art. 1, lett. c, del DPCM)
  3. le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità della filiera delle attività non soggette a sospensione (art. 1, lett. d, del DPCM).

Per queste ultime è stato previsto l’invio di una mera comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale occorre indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

In caso di silenzio da parte del Prefetto l’attività può proseguire. Il Prefetto può, però, sospendere le predette attività qualora ritenga mancare la funzionalità rispetto alle filiere produttive consentite  oppure mancare l’organizzazione in modalità a distanza o lavoro agile.

Le conseguenze del provvedimento si sono viste subito.

A 10 giorni dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni, nella sola provincia di Treviso sono stati circa 2.000 gli avvisi pervenuti alla Prefettura di Treviso (2.200 nella provincia di Venezia) da parte di imprese che, non rientrando specificamente tra quelle consentite, comunicavano di proseguire l’attività.

Nel silenzio (assenso) della Prefettura, la maggior parte delle aziende che agiscono (o hanno chiesto di agire) in deroga alle disposizioni contenute nel DPCM anti coronavirus hanno continuato (e continuano) la propria attività.

Altre, invece, hanno ricevuto il NO del Prefetto.

Le motivazioni dei provvedimenti di sospensione sono per lo più riferite alla mancata dimostrazione della funzionalità rispetto alle filiere produttive consentite o all’indicazione di filiere produttive non rientranti tra quelle assentite.

Occorre però vigilare affinchè – anche a causa di un esame evidentemente sommario demandato al Prefetto – non si paralizzino attività economiche che invece potrebbero legittimamente proseguire.

Per far ciò proviamo a riesaminare nel dettaglio il disposto normativo.

Due sono le condizioni per applicare la deroga alla sospensione delle attività: che si tratti di attività che rientrano nella filiera di produzioni essenziali e che rispettino le regole del lavoro a distanza.

Dall’espressione letterale della norma si evince, così, che possono continuare ad operare (i) le (sole) attività produttive che utilizzino il lavoro a distanza o agile e (ii) le attività di filiera, ma solo se queste siano in grado di organizzare il lavoro a distanza.

E’ evidente come la norma contenga delle incongruenze (certo comprensibili in ragione della situazione di emergenza che anche il legislatore è costretto ad affrontare) e sono queste:

  1. consentire la prosecuzione delle attività produttive ma solo con il lavoro a distanza appare nella maggior parte dei casi difficile (o addirittura impossibile) da realizzare;
  1. impedire la prosecuzione delle attività di filiera se queste non siano in grado di rispettare le regole del lavoro a distanza potrebbe anche in tal caso renderne di fatto impossibile l’operatività (è di palmare evidenza come tutta una serie di attività di produzione e di commercializzazione richiedano la presenza fisica in azienda dei lavoratori).

Allora, affinchè la norma possa trovare logica e concreta applicazione non si può non interpretarla estensivamente e quindi:

  • consentendo a tutte le attività (quindi non solo a quelle strettamente produttive ma come indicato nella lettera a) del citato articolo, anche a quelle commerciali) di filiera di proseguire il proprio lavoro, ove si consenta, per quanto è possibile, il lavoro a distanza e, per il resto, il rispetto delle regole di distanziamento tra il personale addetto;
  • consentendo la prosecuzione anche alle altre attività, non strettamente di filiera,  che però siano in grado di garantire la presenza in sede di pochissimi addetti magari in spazi molto ampi.

La comunicazione al Prefetto ha la finalità di consentire all’autorità preposta di applicare la norma alla luce delle singole situazioni e delle condizioni di lavoro via via prospettate dalle imprese.

Il Prefetto dovrà, così, non limitarsi ad una funzione meramente formale e applicare le norme citate in maniera da garantire sì la tutela del superiore diritto alla salute, ma anche la continuità del tessuto economico pure ritenuta dal legislatore meritevole di tutela.

Dinanzi al diniego del Prefetto, ove non rispondente alle regole sopra esposte, è possibile adire il Tribunale Amministrativo Regionale competente che, in ragione di norme processuali modificate per l’attuale periodo di emergenza, può emettere un provvedimento d’urgenza nel giro di pochi giorni.

 

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