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PIU’ OSSIGENO ALLE PMI (d.l. 18/2020 e Addendum all’Accordo per il credito 2019)

By 30 March 2020 December 29th, 2022 No Comments

Sostenere la liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica del COVID-19, questo l’obiettivo delle nuove disposizioni in tema di moratoria.

Già con l’Accordo per il Credito 2019, siglato il 15 novembre 2018, in tempi non sospetti, l’Abi e le Associazioni di rappresentanza delle Imprese – al fine di rafforzare e favorire l’accesso al credito per le imprese e sostenere quelle in difficoltà –  avevano previsto misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti (mutui, leasing e affidamenti a breve termine) in essere al 15 novembre 2018.

Le suddette misure sono state di recente estese agli impegni finanziari su indicati in essere al 31 gennaio 2020.

Una moratoria ex lege è stata, invece, dettata dal D.L.17/3/2020 n. 18 che ha previsto limiti alla revoca degli affidamenti bancari e la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing.

A beneficiarne sono le micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi titolari di P.IVA, appartenenti a tutti i settori, con  sede in Italia, che siano in temporanea carenza di liquidità a causa della diffusione dell’epidemia da  COVID – 19 e che siano in bonis (ossia non abbiano esposizioni creditizie deteriorate).

 

Ecco in breve cosa prevede l’Accordo per il Credito 2019 e il DL 18/2020, integrato con i chiarimenti forniti dal MEF (per dettagli v. http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/).

 

Norma di riferimento D.L. 17.03.2020 n. 18 (art. 56)

 

A chi è rivolta ·       Micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi titolari di P.IVA, appartenenti a tutti i settori

·       Con sede in Italia

·       In bonis (cioè non devono avere rate scadute, ossia non pagate o pagate solo parzialmente, da più di 90 giorni) anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento

Cosa prevede ·       per le aperture di credito a revoca prive di condizioni per l’utilizzo: la conservazione dell’accordato complessivo rilevato alla data del 17.03.2020 fino al 30.09.2020, con normale operatività prevista da contratto almeno fino alla stessa data;

·       per i prestiti non rateali con scadenza prima del 30.09.2020 la proroga fino al 30.09.2020 dei contratti alle medesime condizioni ;

·       la possibilità di richiedere la sospensione fino al 30/09/2020 dell’intera rata o della sola quota capitale di

–       Mutui

–       Operazioni di leasing

Modalità di richiesta Invio tramite PEC di apposita richiesta corredata da autocertificazione  ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 che attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19
Procedura La sospensione o l’allungamento sono accettate d’ufficio

 

 

Norma di riferimento Accordo per il credito 2019 (e relativo Addendum del 6.3.2020)
A chi è rivolta ·       Micro, piccole e medie imprese, appartenenti a tutti i settori

·       Con sede in Italia

·       In bonis (cioè non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non – performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o deteriorate; inoltre non devono aver già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento)

Cosa prevede ·       La possibilità di chiedere per i finanziamenti in essere al 31.1.2020 di

–       sospendere il pagamento della quota capitale delle rate

–       allungarne la scadenza

Modalità di richiesta Su apposito modulo fornito da banche/intermediari finanziari
Procedura La sospensione o l’allungamento dei finanziamenti sono subordinate all’istruttoria da parte di banche/intermediari finanziari

 

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