Internet

QUALI AZIENDE POSSONO RIPRENDERE A LAVORARE DAL 14.4.2020 (Aggiornato al 15.04.2020)

By 15 April 2020 No Comments

Il DPCM 10.04.2020, che ha sostituito il precedente DPCM del 22.3.2020, prevede, a partire dal 14 aprile e fino al 3 maggio, l’apertura di nuove attività produttive e commerciali.

 

Nel dettare le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, l’ultimo DPCM del 10.04.2020 da un lato, al fine di contrastare  e contenere il diffondersi del virus COVID-19,  allunga i tempi previsti per la riapertura di tutte le attività produttive e commerciali (prorogandoli al 3 maggio); dall’altro allarga le maglie, con qualche concessione in più  diretta a una riapertura graduale delle attività fino a qualche giorno fa sospese.

Le disposizioni del nuovo provvedimento richiamano quasi integralmente quelle del vecchio DPCM 22.03.2020 (ora non più efficace), introducendo alcune novità.

Ecco le più rilevanti per le aziende.

Primo: aggiornamento dell’elenco delle attività ritenute essenziali (escluse quindi dalla sospensione). Il DPCM del 10.4.2020 aggiorna le attività ritenute essenziali, ricomprendendone di nuove. Viene di conseguenza, allargata la possibilità di riapertura anche per quelle aziende svolgenti attività funzionali ad assicurare la continuità della filiera delle attività non soggette a sospensione.

Di seguito le attività consentite dal 14 aprile 2020 (in aggiunta a quelle già previste nell’allegato 1) del DPCM 22.03.2020).

 

ATECO DESCRIZIONE
2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia

e materiali da intreccio

23.13 Fabbricazione di vetro cavo
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del presente decreto
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Secondo: rimane l’obbligo – per le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità della filiera delle attività “essenziali” – dell’invio di una mera comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale occorre indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. La novità, rispetto al precedente provvedimento, è che il Prefetto – qualora  intenda adottare un provvedimento di sospensione – dovrà sentire il Presidente della Regione interessata (il cui parere non è vincolante).

E’ possibile, pertanto, che il doppio passaggio (Prefetto- Presidente di Regione), possa,  da un lato, comportare un tempo maggiore per il Prefetto per (eventualmente) bloccare l’attività (nel frattempo l’attività può essere legittimamente esercitata) e, dall’altro, aprire a una interpretazione meno formalistica, in ragione della  differente natura dei compiti ad essi attribuiti.

Terzo: per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Quarto: viene prevista la riapertura di una serie di attività commerciali al dettaglio (allegato 1 al DPCM del 10.4.2020, tra cui commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, di articoli igienico-sanitari, di vestiti per bambini e neonati,…), sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Circostanza che potrebbe supportare, ancora maggiormente,  per le attività legate alla filiera di riferimento, la loro ripresa (seppur con riferimento alle attività commerciali non c’è l’espresso riferimento alle attività di filiera, l’interpretazione in tal senso non sembra incoerente con l’impianto normativo generale).

Per il resto, restano sempre consentite:

  • quelle attività produttive che pur se “non essenziali” sono organizzate in modalità a distanza o lavoro agile
  • le attività che erogano servizi di pubblica utilità, come pure servizi essenziali, ad eccezione dei musei, degli altri istituti e luoghi della cultura, dei servizi che riguardano l’istruzione;
  • l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.

 

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close