Conflict & Conflict ManagementMediation

SINGAPORE CONVENTION ON MEDIATION

By 29 December 2019 December 28th, 2022 No Comments

Il 7 agosto 2019 è stata aperta alle adesioni a Singapore una convenzione UNCITRAL volta a favorire la circolazione a livello internazionale delle transazioni (settlement agreements / accord de règlement per citare le espressioni usate in due dei sei usuali testi facenti fede: inglese, francese, arabo, russo, cinese e spagnolo) risultanti all’esito di una procedura di mediazione (UN Convention on International Settlement Agreements resulting from Mediation / sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation). Il testo era stato adottato nel corso della LXII sessione plenaria tenuta a New York il 20 dicembre 2018.

L’intento è quello di uniformare le regole per il riconoscimento transfrontaliero e l’esecuzione di accordi, trovati in mediazione, che definiscano consensualmente un conflitto di natura commerciale.

È evidente l’intento di creare un sostegno alle pratiche di mediazione che vada in parallelo con quelli già in essere relativamente ad altri strumenti di risoluzione delle controversie; segnatamente:

  • l’arbitrato (Convenzione di New York del 1958 relativa al riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali internazionali) e

  • il ricorso ai tribunali nazionali (Convenzione dell’Aja 2005 relativa agli accordi sulla scelta del foro e Convenzione dell’Aja 2019 relativa al riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie civili e commerciali).

La Convenzione di Singapore identifica (art. 1) come “accordo risultanti da mediazione” (“agreement resulting from mediation / tout accord issu de la médiation ”) un’intesa che sia formalizzate per iscritto a definizione di una controversia commerciale internazionale.

Il carattere internazionale della controversia deve sussistere al momento di conclusione del raggiungimento dell’accordo ed è dato dal fatto che almeno due parti contraenti abbiano sede d’affari (place of business / établissement ) in Stati diversi ovvero – se cioè entrambe l’hanno nel medesimo Stato – quest’ultimo è diverso dallo Stato in cui è eseguita una parte sostanziale (a substantial part / une part substantielle ”) delle obbligazioni previste nell’accordo o a cui questo più strettamente connesso (“most closely connected / a le lien le plus étroit ”).

Il carattere commerciale risulta invece da quanto previsto all’art. 1.2: non vede trattarsi di questione di consumo (personal, family or household purposes / fins person- nelles, familiales ou domestiques ) né relative a diritto di famiglia, eredità o lavoro dipendente (family, inherintance or employment law / droit de la famille, des successions ou du travail ).

La terminologia usata è conforme a quella rilevabile in altri testi convenzionali e non necessita qui di ulteriore illustrazione. Vedasi comunque l’art. 2 per le definizioni di “sede d’affari” e “per iscritto”. Ciò che interessa è la definizione, invece, di “mediazione” (mediation / médiation ) che costituisce ovviamente la novità del nuovo strumento: essa viene così definita (trad. ns):

procedimento, indipendentemente da come venga denominato o su che base venga svolto, in cui le parti cercano di raggiungere un accordo consensuale a definizione di una loro controversia, assistite da uno o più terzi (mediatore) che non ha il potere di imporre loro soluzioni vincolanti” (a process, irrespective of the expression used or the basis upon which the process is carried out, whereby parties attempt to reach an amicable settlement of their dispute with the assistance of a third person or persons (“the mediator”) lacking the authority to impose a solution upon the parties to the dispute / un processus, quels qu’en soient la dénomination ou le fondement, par lequel les parties cherchent à parvenir à un règlement amiable de leur différend avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers («le médiateur») qui n’ont pas le pouvoir de leur imposer une solution).

Al fine di non creare sovrapposizioni con altri strumenti convenzionali in tema di circolazione di decisioni giudiziali e lodi, la Convenzione non si applica alle transazioni che:

  • “(i) sono state approvate da un tribunale o perfezionate nel corso di un procedimento giudiziale e (ii) sono suscettibili di esser eseguite alla stregua di una sentenza locale” ((i) ont été approved by a court or concluded in the course of proceedings before a court, and (ii) that are enforceable as a judgment in the State of that court / (i) approuvés par une juridiction ou conclus pendant une procédure menée devant une juridiction ; et (ii) sont exécutoires en tant que jugement dans l’État où se trouve ladite juridiction) (art. 1.3.a); ed a quelle

  • cui è data forma di lodo arbitrale (art. 1.3.b).

Su una discussione particolare sul punto v. qui.

Nel complesso tale definizione è sufficientemente ampia per ricomprendere la mediazione nelle varie declinazione in cui può svolgersi nel settore commerciale privato (quindi, sia quelle c.d. “indipendenti“ rese a seguito di incarico professionale, gestite o meno da un centro di mediazione; sia quelle che si svolgono entro canali istituzionali più o meno formalizzati – pensiamo alle ns mediazioni ex decreto 28/2010) indipendentemente quindi anche dall’orientamento del mediatore (direttivo o meno).

Il meccanismo di riconoscimento ed esecuzione delle transazioni ammesse segue sostanzialmente quello conosciuto per i lodi o le decisioni giudiziarie. Si consideri solo quanto previsto all’art. 4.1.b in considerazione della natura tendenzialmente privata delle procedure di mediazione e della necessità delle autorità dello Stato richiesto di verificare che la transazione sia stata effettivamente l’esito di una procedura di mediazione. A tal fine la parte interessata ad ottenere il riconoscimento e l’esecuzione dovrà produrre documenti utili quali la transazione stessa munita della firma del mediatore, o un documento a parte (emesso dal mediatore o dal centro di mediazione eventualmente gestore) che attesti che la transazione è relativa ad una mediazione effettivamente condotta. L’elenco è comunque aperto ad ogni altra diversa prova che soddisfi le autorità dello Stato richiesto.

Come detto in apertura, la Convenzione è stata aperta alle adesioni da parte degli Stati o organizzazione di cooperazioni territoriali (quali l’Unione europea) solo da qualche mese e non è ancora in vigore essendone richieste almeno tre (art. 14).

Le riserve ammesse (art. 8) sono due: reciprocità e possibilità di escludere transazioni di cui parti siano enti pubblici.

 

 

 

<img src="" class="rounded-circle shadow border border-white border-width-4 me-3" width="60" height="60" alt="Carlo Mosca">
Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's owner.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close