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PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA NEI CONDOMINI

By 28 January 2020 December 29th, 2022 No Comments

Installazione di sistemi di video-sorveglianza nei condomini, che riprendono spazi comuni: tutela dei beni e dei privati o tutela del diritto alla privacy? L’annosa questione è risolta da una recente sentenza della Corte di Giustizia europea.

In Italia è lecita l’installazione di impianti di video-sorveglianza sulle parti comuni di un condominio se la delibera è approvata dall’assemblea dei condomini nelle prescritte maggioranze (artt. 1122 ter e 1136 c.c.).

Ogni volta che si decide, però, di installare un sistema automatizzato che permetta la sorveglianza di spazi comuni, privati o pubblici, bisogna fare i conti con la legislazione comunitaria in tema di privacy (da ultimo il Reg. UE N. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una recente sentenza[1] si è espressa in merito, rilevando che la normativa in  tema di privacy non osta a disposizioni nazionali che autorizzino l’installazione di sistemi di videosorveglianza, anche senza il consenso delle persone interessate, purchè siano rispettate alcune regole essenziali.

Il caso da cui muove la pronuncia in esame, incardinato dinanzi il Tribunale di Bucarest, vedeva contrapposti, da un lato, il proprietario di un appartamento che chiedeva la rimozione delle telecamere installate in tre diversi spazi dell’immobile condominiale (facciata, atrio del piano terra e ascensore), dall’altro l’Associazione dei comproprietari, che aveva fortemente voluto detta installazione per motivi di sicurezza.

Di fronte al Tribunale rumeno, dunque, la contrapposizione di due differenti diritti: da un lato, quello del proprietario dell’appartamento, che riteneva leso il suo diritto al rispetto della vita privata e, dall’altro, quello dell’Associazione dei comproprietari che sosteneva il legittimo interesse degli altri condomini alla sicurezza e alla tutela delle persone e dei beni comuni, questi ultimi oggetto in più occasioni di furti e atti vandalici.

La Corte di Giustizia europea, chiamata dal Tribunale rumeno, a esprimersi in merito al rapporto tra quanto dettato dalla normativa comunitaria in materia di privacy e le previsioni della normativa nazionale (quella rumena nel caso all’esame della Corte) in tema di installazione di sistemi di videosorveglianza  anche senza il consenso degli interessati, ha  rilevato che le disposizioni comunitarie in materia di privacy non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzino la messa in opera di un impianto come quello per cui è causa, purchè il trattamento dei dati personali sia lecito, vale a dire:

  • si deve trattare di un legittimo interesse, comprovato, esistente e attuale alla data del trattamento;

  • il legittimo interesse non può essere ragionevolmente raggiunto in modo altrettanto efficace mediante altri mezzi meno pregiudizievoli per le libertà e i diritti fondamentali delle persone interessate;

  • il legittimo interesse sia ponderato con opposti diritti e interessi.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la sussistenza di tutte e tre le condizioni, rilevando che l’Associazione dei comproprietari, quale responsabile del trattamento dei dati, i) perseguiva un legittimo interesse (e cioè la protezione dei beni, della salute e della vita dei comproprietari dell’immobile); ii) aveva posto in essere delle misure alternative al sistema di videosorveglianza che si erano, però, rivelate insufficienti; ii) aveva correttamente ponderato gli opposti diritti/interessi.

La sentenza conferma, dunque, che il rispetto e la tutela dei dati personali può coesistere con la previsione di sistemi di sicurezza (quali quelli di videosorveglianza), contemplati nelle normative nazionali (come quella rumena ma anche quella italiana), che limitano le libertà e i diritti fondamentali delle persone interessate.

 

[1] Corte di Giustizia EU, terza sezione, sentenza 11.12.2019, causa C-708/18)

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