Il trust (letteralmente fiducia) è uno strumento giuridico assai interessante. Allettante, e dai contorni poco precisi agli occhi dei più. In effetti, in Italia non è fra le operazioni più correntemente effettuate soprattutto perché non figura fra i contratti tipizzati nel nostro codice civile. Ciononostante, negli ultimi anni il trust sta conoscendo una crescente fortuna, soprattutto se usato in funzione di protezione del patrimonio. Infatti, ciò che si viene a creare, mettendo propri beni in un trust, è la loro separazione dalle sorti (magari avverse) che possono colpire il loro (già) titolare. Ovvio che chiunque senta traballare le sue sicurezze finanziarie ci pensi.

In fondo questa è anche la ragione prima che ha stimolato la diffusione del trust in molti Paesi. Se prendiamo il caso tipico dell’Inghilterra, il trust pare esser diventato di moda (o meglio, un’impellente necessità) all’epoca delle Crociate, quando il signore che partiva non sapeva quando e se sarebbe tornato e quindi era saggio disporre in qualche modo dei suoi averi. Di qui l’idea di affidare castello, armenti, servitori, affari in corso e quant’altro, ad un fiduciario, il trustee. Questi avrebbe fatto le sue veci (probabilmente per anni) e doveva quindi figurare come proprietario formale. L’interesse ultimo sui beni doveva però restava all’originario proprietario disponente (il settlor) o altra persona da questa designata (il beneficiary). Le regole dell’equity, facevano al caso – riprendendo e sviluppando l’antico negozio romano della fiducia cum amico[1] – ed il trust ha avuto applicazione per la gestione non solo di castelli e terreni, ma anche di beni immateriali e soprattutto soldi,… È così diventato, grazie alla protezione offerta al settlor ed al beneficiary, uno dei principali strumenti gestori conosciuti in tutti i paesi governati o influenzati dalla legge inglese. Con una proliferazione delle funzioni svolte (si preferisce parlare, infatti, di trusts al plurale): dalla trasmissione di patrimoni da una generazione all’altra alla creazione di fondi finalizzate a certe iniziative.

In altri Paesi, le medesime esigenze hanno determinato esiti diversi. È il caso degli ordinamenti di c.d. civil law, quale quello italiano, tradizionalmente ancorati ad una netta divisione fra diritti di proprietà (solo eccezionalmente condizionati) e diritti di credito. invero, con l’adesione alla convenzione de L’Aja del 01/07/1985 sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento[2], il fossato fra tradizioni giuridiche diverse è stato in parte colmato. Al punto che si parla di trust ‘interni’ per indicare quelli che di non-italiano hanno solo la legge cui sono sottoposti. Italiani possono esser così settlor, trustee, beneficiay e pure i beni posti in trust (come immobili situati in Italia). L’effetto pratico è la nell’ordinamento il trust esiste, eccome… solo che è soggetto a regole straniere, in mancanza di quelle domestiche.

Detto questo, veniamo al caso affrontato a Lodi. Come la più parte delle vicende che arrivano in tribunale in tema di trust, anche in questa c’è un creditore del settlor che lamenta di esser stato danneggiato dal fatto che, grazie al trust, questi si è spogliato del suo patrimonio risultando quindi non più aggredibile. Nel nostro caso, il settlor, un imprenditore, aveva un debito di circa €370.000 verso Cariparma (derivante in buona parte per aver personalmente garantito per un mutuo alla sua società) e nel 2012 aveva trasferito in trust (governato dalla legge di San Marino[3]) tutti gli immobili che aveva (oltre una decina) indicando come beneficiari altri membri della famiglia. La banca chiedeva quindi che il tribunale dichiarasse inefficace nei suoi confronti la costituzione del trust (o lo facesse del tutto saltare, dichiarandolo nullo).

Il tribunale ha confermato l’inefficacia dell’istituzione di trust nei confronti della banca e di altri creditori presenti nel giudizio. Interessante il fatto che sia stato evidenziato:

  • che il trust non è un soggetto a sé stante (non è necessario, da un punto di vista procedurale, chiamarlo quindi in causa, cosa che il settlor lamentava non essere avvenuta)[4]

  • che la legge regolatrice del trust scelta dalle parti (nel nostro caso quella di San marino) si applica ai soli rapporti interni, cioè fra i soggetti coinvolti non trust. Il trasferimento dei beni in trust invece è altra cosa e segue le ordinarie regole applicabile. nel nostro caso, il tribunale ha considerato quindi applicabile la legge italiana al trasferimento degli immobili dal settlor al trustee[5].

  • che il trust non impedisce un’azione revocatoria[6], cioè la reazione di creditori cui venga con frode sottratto del patrimonio su cui soddisfarsi.

Nel caso esaminato il trust, come tale, non è caduto. È rimasto valido, anche se non efficace nei confronti di alcuni creditori (quelli della causa). Nulla vieta che altri creditori possano godere di simile trattamento; essi dovrebbero peraltro risultare vittoriosi in un altro giudizio.

Vi sono invece dei casi in cui l’intera impalcatura è caduta (e di conseguenza anche il trasferimento dei beni al trustee[7]). È il caso in cui all’esito di un’istruttoria, dei giudici hanno scoperto che il settlor continuava a controllare i beni conferiti in trust[8]. Attenzione però, perché questa pare una strada (che pare prediletta dall’Erario, in particolare, ma anche da alcuni giudici penali) che porta a conclusioni sbagliate e pericolose. Si finisce a ritenere illeciti anche trusts in cui il settlor dà (o si presume dia) in qualche modo indicazioni al trustee.

 

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[1] L’operazione con la quale il soggetto cedeva formalmente una sua proprietà (una cosa ma anche una persona, visti i tempi…) ad un altro soggetto, con l’intesa che quest’ultimo gliela tornasse, sempre formalmente, una volta cessata l’esigenza che aveva motivato la cessione.

[2] La Convenzione è entrata in vigore in Italia il 01/01/1992 (legge di ratifica 16/10/1989, n. 364). IL trust viene così definito all’art. 2: “ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trustcostituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust”

[3] San Marino ha regolamentato il trust con legge n. 42 del 01/03/2010.

[4] Cass. 16701 del 21/06/2019: “In quanto mero “insieme” di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato nell’interesse di uno o più beneficiari, il trust è privo di personalità giuridica: di conseguenza, soggetto legittimato nei rapporti, anche processuali, con i terzi è solamente il trustee nella sua veste di gestore, quale formale intestatario dei beni ed esercente in proprio dei diritti correlati“. Ciò vale anche se per l’Erario, il trust è soggetto passivo d’imposta (d.p.r. 917 del 1986, art. 73).

[5] L’art. 4 della Conv. L’Aja 1985 recita “La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee”.

[6] L’art. 15, comma 1, lett. e), Conv. L’Aja 1985 fa salva l’applicazione delle disposizioni di legge previste dalle norme inderogabili di conflitto del foro e, in particolare, delle regole dettate a “protezione di creditori in casi di insolvibilità”, quali sono gli artt. 2901 ss. c.c. italiano.

[7] Cass. 10498 del 15/04/2019: “L’inefficacia dell’atto istitutivo del trust comporta automaticamente l’inefficacia dell’atto di trasferimento dei beni al trustee, in quanto il secondo è causalmente dipendente dal primo”.

[8] Corte d’Appello di Ancona, sentenza n. 567 del 12/06/2020, con riferimento ad un trust governato dalla legge di Jersey (stipulato in Italia da soggetti italiani) in cui i settlors, una coppia di coniugi che avevano conferito la propria casa in trust a beneficio dei figli, avevano tra l’altro continuato ad abitarla…

 

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's owner.

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