Nel 2011 la Caplast, società tedesca specializzata tra l’altro in coating per il settore automotive vende del materiale all’italiana Conf. Andrea srl. Questa aveva richiesto la consegna presso la sua sede in Italia, ma le conferme d’ordine e le fatture Caplast, nonché i documenti di trasporto, contemplavano una resa “ex Works” o “ab Werk”.
Citata in Italia nel 2012 avanti il tribunale di Varese per inadempimento, la Caplast eccepisce la carenza di giurisdizione del giudice italiano e si vede dar ragione. La sentenza di I grado del 2013 è pure confermata dalla C. Appello di Milano nel 2015. La questione finisce in Cassazione e questa (sent. 17719 del 18 luglio 2017, rel. F. Manna) conferma la sentenza d’appello, rigettando il ricorso dell’acquirente perché questi non ha allegato i documenti a supporto.
La decisione della Cassazione è interessante perché, al di là della contingenza processuale e pur richiamando il principio ormai consolidato della ‘consegna materiale’ (da ultimo Cass. S.U. 3558/17 in TOV v SE.BO.), ritiene decisiva al fine di “individuare il sito in cui giuridicamente e materialmente la merce è pervenuta nella disponibilità dell’acquirente […] la documentazione relativa al trasporto, alla consegna e ai relativi costi“.
Implicitamente, la Corte così pare ritenere che una clausola “ex works” basti a costituire accordo derogativo dei criteri di cui al Reg. 44/2001 (ora 1215/12).
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