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LA RESA DETERMINA LA COMPETENZA. MA CHE FATICA ACCETTARE L’IDEA CHE LE PARTI POSSANO FARLO. Note al caso ABAC v REM (Cass. 24279/14)

By 12 April 2018 December 29th, 2022 No Comments

Tra l’italiana ABAC, una ditta del Torinese produttrice di compressori e la REM – RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN slovena (un produttore OEM di macchinari analoghi) è insorta qualche anno fa una controversia relativa ad una fornitura fatta dagli italiani.

Non essendo stati pagati, gli italiani ottengono nel gennaio 2013 un decreto ingiuntivo dal tribunale di Torino per ca. € 330k. Gli sloveni fanno opposizione e sollevano questione di giurisdizione.

In causa vengono prodotte le fatture e le CMR che evidenziano “resa EXW”, nonché le condizioni generali ABAC che dicono che “i prezzi s’intendono per resa merce f.co stabilimento” e che“Anche se viene pattuita la consegna f.co destinatario, la merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente”.

Nel novembre 2014 la Cassazione, in sede di regolamento preventivo, dichiara (ord. 24279 del 14-11-2014, rel. D’Ascola) il difetto di giudice del giudice italiano rilevando che per non applicare i criteri di cui all’art. 5(1)(b) reg. 44/2001 occorre che “dall’esame del complesso delle clausole contrattuali non risulti una sua chiara identificazione, non in base al diritto sostanziale applicabile al contratto, ma nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni” e nel caso di specie mancava tale chiara pattuizione. Nello specifico, le cgv ABAC si limitavano a disciplinare prezzo e rischi, e l’inserzione di una clausola per resa EXW in fattura era unilaterale e quindi inutilizzabile.

La decisione è in linea con l’orientamento ormai consolidato in tema in linea con ECJ C-381/08, Car Trim: in assenza di proroga di foro, il giudice competente per questioni relative a contratti di compravendita è (in alternativa a quello competente per la sede del conventuto) quello competente per il luogo di consegna della merce, intendendosi per tale – salvo diverso accordo – quello in cui  il compratore entra nella materiale disponibilità del bene (in precedenza la nostra Suprema Corte faceva invece riferimento ad un concetto giuridico di resa, ricavando ex art. 31 CISG che la stessa avvenisse, sempre salvo diverso accordo, con la resa della merce al primo vettore. Il revirement della Cassazione è avvenuto con la decisione 21191/09 in Kaufland v Cirio Del Monte).

Fermo quindi il principio, la questione interessante diventa quella di capire quando può dirsi che le parti abbiano convenuto un luogo di consegna. La Cassazione ha tradizionalmente mantenuto un atteggiamento molto restrittivo al riguardo, richiedendo pattuizioni esplicite (il che nei fatti raramente accade) e liquidando i termini di resa invece comunemente usati (come EXW, FOB, CIF, …) come irrilevanti, posto che si limiterebbero ad una semplice ripartizione dei costi di trasporto. Il principio è stato naturalmente applicato anche dalle corti di merito (v. in particolare Tr. Novara, n. 464 del 6-6-2011 in Mirato v Springla clausola “ex works” pone una regola giuridica di disciplina delle obbligazioni delle parti, nel senso che consente di ritenere il venditore liberato dall’obbligo di consegna con la semplice messa a disposizione dei beni presso il proprio stabilimento o magazzino, mentre pone a carico dell’acquirente tutti gli oneri e i rischi relativi al trasporto. Pertanto, la clausola in esame da contenuto all’accezione giuridica del luogo di consegna, mentre non è idonea ad incidere sulla nozione fattuale, che coincide immutabilmente con il luogo di destinazione finale della merce, a prescindere dal luogo in cui il vettore incaricato la prenda in consegna“.

Peccato che la Corte di Giustizia abbia nel 2011 in C-87/10, Electrosteel, abbia precisato che “termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms” siano conconsiderarsi “clausole idonee a identificare con chiarezza il luogo di consegna” ai fini che qui interessano.

Nel caso ABAC probabilmente non vi erano elementi per sostenere che le parti avessero convenuto su una resa EXW; ma se così fosse stato, avrebbe la Cassazione seguito l’insegnamento della ECJ in Electrosteel?

C’è da esser pessimisti al riguardo, visto che l’ordinanza reputa “singolare e sorprendente” la rilevanza data agli Incoterms in Electrosteel e arriva a dire che “Tale valorizzazione non può essere però intesa come fattore destabilizzante del principio, sancito con la sentenza Car Trim“ e che “I termini di resa della merce sono pertanto in concreto utilizzabili in funzione giurisdizionale solo allorquando si risolvano in una facilitazione delle convenzioni e, tramite esse, in una inequivocabile identificazione della giurisdizione competente” (!?!).

Serve copia della sentenza commentata? Chiedila a assistant@lexmill.com e la invieremo volentieri senza spese.

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's owner.

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