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“PORTO FRANCO”. CHI SOPPORTA I COSTI? Nota a Tr. Parma, sent. 1438 del 17-10-2017

By 12 April 2018 December 29th, 2022 No Comments

Nel 2008 due società italiane concludono una compravendita di prodotti alimentari in containers che arrivano dall’estero. Le fatture portano dicitura “Porto franco”.

La merce arriva al porto di Napoli ma non viene ritirata tempestivamente dal vettore incaricato per la tratta via terra, cioè da Napoli a Cerignola (sede del compratore), il che genera ingenti costi di sosta, pagati dal venditore.

Il venditore chiede quindi il rimborso di detti costi e, non essendo evidentemente il compratore dell’idea, ottiene nel 2012 un decreto ingiuntivo dal tribunale di Parma per ca. € 190k.

Il compratore si oppone eccependo che il rimborso non è dovuto in quanto trattavasi di vendita “con consegna all’arrivo”. Il venditore, per contro, sostiene che la consegna doveva intendersi al porto di Napoli (cioé con la consegna al vettore interno) e che i costi di deposito dovevano quindi esser sopportati dal compratore.

Il tribunale – in linea con Cass. 16961/14, 29/79, 4125/75 e 1381/66 – va alla ricerca degli elementi che giustifichino una vendita “con consegna all’arrivo” tale da derogare al principio generale ex art 1510, II comma c.c. (la consegna avviene con la rimessa della merce al primo vettore) e conclude che non ve ne sono: la proprietà ed i rischi sono passasti al compratore con l’arrivo della merce a Napoli e la rimessa lì al vettore incaricato per la tratta via terra.

Peraltro, visto che il venditore si era assunto di pagare il trasporto sino a casa del compratore (clausola “porto franco”), i costi di deposito devono intendersi a suo carico a titolo di “prestazione accessoria” (sarebbero stati a carico del compratore solo se fosse stato provato un suo colpevole comportamento).

Serve copia della sentenza commentata? Chiedila a assistant@lexmill.com e la invieremo volentieri senza spese.

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's owner.

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