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CLAUSOLE DAP e DAT (INCOTERMS 2010)

By 12 April 2018 December 29th, 2022 No Comments

“INCOTERMS“ è il nome registrato di una raccolta curata dalla ICC – International Chamber of Commerce che intende normare i termini di resa comunemente utilizzati dagli operatori commerciali internazionali, sotto il profilo essenzialmente di costi e rischi gravanti su ciascuna parte di un contratto di vendita.

La prima edizione degli INCOTERMS risale al 1936. Quella attualmente in vigore è del 2010 (ed è l’ottava).  In tale lasso di tempo, sono state pubblicate le edizioni 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 e 2000).

Le previsioni contenute negli INCOTERMS sono frutto di elaborazione privata e quindi, per quanto prestigiose, non hanno valore di legge. Peraltro, essendone discretamente diffuso l’utilizzo, possono trovare applicazione in quanto “usi” internazionali (sotto tale profilo, va considerato che la Convenzione di Vienna 1980 – un testo di legge uniforme adottato da buona parte degli Stati, fra i quali l’Italia – prevede all’art. 9(2) che “Salvo patto contrario, si ritiene che le parti abbiano implicitamente reso applicabili al loro contratto ed alla sua formazione gli usi che esse conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che sono largamente conosciuti nel commercio internazionale e regolarmente osservati da parti in contratti del tipo in questione, nel particolare settore di commercio considerate”.

Una normazione come quella degli INCOTERMS acquista così una duplice valenza i cui elementi si condizionano a vicenda (e ciò spiega i vari aggiornamenti): da un lato cerca di riflettere la prassi del commercio; dall’altro, cerca di flettere tale prassi verso standards determinati.

Da un punto di vista pratico è consigliabile, comunque, che a scanso di equivoci, gli operatori specifichino in contratto che il termine di resa utilizzato va inteso come termine INCOTERMS, meglio poi se indicando pure l’edizione di riferimento. Es. “CIF Shangai INCOTERMS 2010”.

Gli INCOTERMS sono intesi regolare solo nei rapporti fra compratore e venditore. La loro collocazione naturale è quindi il contratto di vendita (si noti che ne sono un componente fra i vari, per quanto importante). Il loro utilizzo in contratti diversi (in particolare in quello di trasporto o nei rapporti con le banche) vale a riferimento di pattuizioni intercorse fra le parti del contratto di vendita.

Gli INCOTERMS attuali (2010) sono i seguenti undici:

  • EXW (Ex Works)

  • FCA (Free Carrier)

  • CPT (Carriage Paid to)

  • CIP (Carriage and Insurance Paid to)

  • DAT (Delivered at Terminal)

  • DAP (Delivered at Place)

  • DDP (Delivered Duty Paid)

  • FAS (Free Alongside)

  • FOB (Free on Board)

  • CFR (Cost and Freight)

  • CIF (Cost, Insurance and Freight)

I termini più utilizzati risultano essere i tradizionali EXW, FOB e CIF, nonostante da anni la ICC inviti, in caso di trasporto multimodale, all’utilizzo di termini dedicati invece che a quelli come FOB e CIF nati e pensati per il trasporto via acqua.

DAT e DAP sono stati introdotti nell’edizione 2010 che ha provveduto a sfrondare la gamma dei termini “alla consegna” (quelli in base ai quali il venditore sopporta rischi e costi sino al luogo di destinazione finale convenuto) riducendoli a tre: DAT, DAP e DDP.

Tutti detti termini non prevedono obblighi di assicurare la merce (che possono peraltro esser pattuiti) e sono utilizzabili indipendentemente dal mezzo di trasporto impiegato.

DAP e DAT meritano così di esser considerati in tutti i casi in cui il venditore – pur provvedendo a sdoganare la merce all’importazione, se del caso – non deve sopportarne i relativi costi (in tal caso va usato il DDP).

La differenza fra DAT e DAP consiste essenzialmente negli oneri di scaricamento, addossati al venditore nel primo ed al compratore nel secondo. In tal senso:

  • il DAT sostituisce il DEQ (Delivered ex Quay) che prevedeva appunto la messa a disposizione della merce, scaricata dalla nave, sulla banchina del porto di arrivo;

  • il DAP sostituisce DAF (Delivered at Frontier), DES (Delivered ex Ship) e DDU (Delivered Duty Unpaid) che prevedevano la messa a disposizione della merce non scaricata.

Avvertenze:

Quando si utilizzano DAT e DAP è bene specificare in dettaglio il luogo (o il terminal) di arrivo. Si consideri che per “terminal” si intende qualsiasi luogo, coperto o meno (quindi un magazzino, una banchina, un piazzale per containers, …) e quindi è possibile – consigliabile se il terminal è particolarmente vasto – anche specificare un punto specifico al suo interno. Come sopra indicato, è sempre consigliabile specificare in contratto il riferimento agli INCOTERMS.

Quanto previsto nel contratto di vendita deve coordinarsi con quanto previsto nel contratto di trasporto (che dev’esser fatto dal venditore), considerato che è onere del venditore fornire al compratore un documento che lo autorizzi a prendere in consegna la merce nel punto o al terminal previsti.

Se il venditore non intende assumersi i rischi del trasporto, pur sopportandone i costi, conviene usare i termini della classe C come CPT (Cost Paid to…), CIP (Cost, Insurance Paid to…) e, se il trasporto è via acqua, CFR (Cost and Freight) e CIF (Cost, Insurance, Freight).

Se in venditore non intente assumersi né costi né rischi di trasporto, sono utilizzabili i termini EXW (Ex Works), FCA (Free Carrier) e, se il trasporto è via acqua, FAS (Free Alongside) e FOB (Free on Board).

 

 

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's owner.

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