Un importante intervento legislativo ha bloccato la possibilità delle aziende che somministrano energia elettrica e gas di mutare unilateralmente le condizioni economiche dei contratti. Ma qualche azienda fornitrice prova ad aggirare l’ostacolo (sotto la lente di ingrandimento dell’Antitrus ci sono Alperia, Amgas, Enel Energia e tante altre) .

Gli aumenti continui dei prezzi di gas e energia sembrano oramai inevitabili. Che si tratti di difficoltà di approvvigionamento causate dalla guerra o fattori speculativi, da questo mese di ottobre – sulla base dei numeri comunicati dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) – il prezzo del gas salirà del 74 %, mentre quello della luce del 59%.

Ma se pare ed è parso ineluttabile l’aumento dei prezzi delle due commodities, pure ineluttabili sono apparse finora le decisioni di alcune aziende fornitrici di luce e gas di cambiare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali (nel comprensibile personale interesse di tutelare i propri conti) a svantaggio degli utenti, aziende o privati.

Ora non è più così. Uno stop significativo a tale pratica è stato di recente dato dal d.l. 115/2022[1], che ha previsto:

  • di sospendere fino al 30 aprile 2023 l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo;

  • di rendere inefficaci le suddette modifiche contrattuali intervenute prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del suddetto decreto legge), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

La norma è di rilevante interesse in quanto, oltre a non permettere più di fatto alle aziende fornitrici di cambiare unilateralmente le condizioni generali di contratto,  rende inefficaci, sempre fino al 30 aprile 2023, quelle comunicate prima del 10 agosto.

L’intervento legislativo non ha però scoraggiato alcune imprese fornitrici, che per aggirare l’ostacolo hanno fatto ricorso a utilizzi impropri degli strumenti del recesso del venditore o dell’eccessiva onerosità per rinegoziare i termini contrattuali di fornitura.

Quest’ultimo rimedio consente, in particolare, nei contratti a esecuzione continuata e periodica (come quelli di fornitura elettrica/gas) di uscire dal contratto se la prestazione di una di queste sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, fatta salva la possibilità di modificare equamente le condizioni del contratto.

Epperò, la legittimità del rimedio invocato dalle imprese di luce e gas in forza del repentino e imprevedibile  aumento delle commodities, va verificato caso per caso anche alla luce delle specifiche condizioni economiche pattuite in contratto.

Il più delle volte, le iniziative delle imprese fornitrici che tentano di modificare i termini contrattuali, con lo spauracchio della risoluzione, sono illegittimi, come spiegato in una nota congiunta dell’AGCM e dell’Arera dello scorso 13 ottobre.

Non sempre, quindi, ineluttabile è il caro energia!

 

 

Chi fosse interessato a ricevere (gratuitamente) copia integrale della provvedimento commentato, scriva a newsletter@lexmill.com.

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[1] Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

 

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