Case-law (IT)Sales Contracts

RIMEDI SCOLLATI. il caso del parquet russo

By 12 December 2021 December 28th, 2022 No Comments

Un caso affrontato qualche anno fa dal Tribunale di Arezzo (sentenza 789 del 24/07/2018) permette di fare alcune osservazioni sull’interessante modo in cui la normativa uniforme sulle vendite internazionali (Conv. di Vienna 1980) venga applicata nel nostro Paese.

La questione era relativa ad una fornitura di elementi destinati a realizzare la pavimentazione a parquet di un salone adiacente la piscina interna della dacia di qualche magnate russo. Venditrice era una impresa dell’Aretino, specializzata in arredamento personalizzato.

Gli italiani si erano impegnati a realizzare delle mattonelle con faccia in legno e pietra. A tal fine uno stato superficiale di detti materiali avrebbe dovuto essere incollato su mattonelle Alucobond® (un noto pannello composito tedesco, usato per le sue caratteristiche di resistenza e duttilità di lavorazione anche in esterni). Il compratore russo paga l’intero prezzo (circa €100.000) come di consueto in anticipo e i pezzi del parquet vengono posati. Poco dopo, però, si riscontrano dei problemi: almeno un quarto dei rivestimenti comincia a scollarsi, facendo perdere all’intero pavimento la planarità necessaria. Gli italiani intervengono senza peraltro riuscire a sistemare soddisfacentemente le cose e si offrono anche di rifare il pavimento sostituendo tutti i pezzi difettosi. La cosa non ha però seguito perché gli italiani, pur disposti a far gratis il lavoro, insistono per vedersi acquistate le mattonelle sostitutive.

Si arriva quindi alla causa in cui emerge dalla CTU che l’unica causa che aveva originato il problema era la colla usata dagli italiani per accoppiare legno e pietra alla base di alluminio. Visto che i russi avevano fatto domanda per la riduzione del prezzo (oltre che per il risarcimento dei danni patiti), il tribunale accerta in via equitativa che la merce fornita valeva circa un terzo di quando fattura, e condanna gli italiani pagare le spese di lite ed a rimborsare ai russi la differenza (ca. 66.000), con interessi dal giorno della domanda giudiziale.

Al di là dell’esito, è interessante notare come il tribunale abbia senz’altro ritenuto applicabile la Convenzione di Vienna con i relativi criteri in tema di riduzione di prezzo, da farsi “proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento“.

La riduzione di prezzo è uno dei rimedi che la legge uniforme dà al compratore in caso di merce non conforme – artt. 45-52 – (salvo ovviamente diversamente disposto in contratto – ma non pare si ponesse tale problema, nel caso in questione). Nel disegno della Convenzione, si tratta di un rimedio che non necessita pronuncia giudiziale, esperibile sia nel caso in cui il prezzo sia stato pagato come non, e non praticabile nel caso in cui il venditore abbia effettivamente rimediato al problema o non abbia potuto farlo per immotivata opposizione da parte del compratore (art. 50) o questi abbia esercitato altro rimedio incompatibile (in particolare il dichiarare il contratto risolto per inadempimento – art. 49).

Ancor più interessante, il fatto che il tribunale di Arezzo abbia rigettato la richiesta di danni ulteriori formulata dai russi, sul presupposto che tale domanda sarebbe ‘ontologicamente’ incompatibile con una domanda di risoluzione (la sola che avrebbe potuto – a detta del tribunale – giustificare il ristoro dei danni – da quantificarsi ex art. 74 Conv. Vienna al pari della legge italiana sulla base del danno emergente e del lucro cessante).

In realtà la Convenzione di Vienna non solo non vede alcuna ontologica incompatibilità fra riduzione di prezzo e risoluzione (tanto che la prima viene considerata una risoluzione parziale alla stregua di quanto previsto dall’art. 52) ma soprattutto prevede espressamente (art. 45) che il compratore possa, a fronte dell’inadempimento del venditore, SIA esercitare i vari rimedi previsti dall’art. 46 al 52 (inclusa quindi la risoluzione di prezzo) COME PURE chiedere i danni ai sensi degli art. 74-77. Precedenti al riguardo sono rinvenibili in alcune decisioni come quelle adottate il 17/01/2003 dalla Corte suprema del W. Australia 2003] WASC 11; CIV 1647 of 1998 in tema di soluzioni per lenti a contatto ed il 28/10/1998 dal Schweizerisches Bundesgericht (4C.179/1998/odi) in tema di fornitura di carne.

 

Chi fosse interessato a ricevere (gratuitamente) copia integrale della decisione commentata, scriva a newsletter@lexmill.com.

Per il testo in italiano della Conv. di Vienna 1980 v. CISG testo italiano a cura Buranello e Mosca.

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's owner.

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