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IL FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI. Il contenuto in pillole

By 27 September 2019 December 29th, 2022 No Comments

Come riportato anche dalla stampa, è stata recentemente data la possibilità ai clienti di banche decotte di recuperare i loro investimenti in azioni e obbligazioni. A tal fine è stato creato un fondo statale (FIR). Ecco in breve di cosa si tratta, chi ne ha diritto e come fare per ottenerli.

COS’E’ IL FIR: il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze a tutela dei risparmiatori truffati da banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018 (vale a dire Banca Popolare di Vicenza e sua controllata Banca Nuova, Veneto Banca e sua controllata Banca Apulia, Banca Padovana, BCC di Pelaco, BCC Etrusca Salernitana, BCC di Frascati, Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Banca Brutia, BCC di Altavilla e Credito cooperativo Interprovinciale Veneto), in ragione di “violazioni massive” degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e buona fede previste dalle norme di legge e di settore.

CHI PUO’ CHIEDERE L’INDENNIZZO: i risparmiatori – persone fisiche, imprenditori individuali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, microimprese –  in possesso di azioni o obbligazioni delle banche su richiamate,  nonché i loro successori mortis causa,  il coniuge, il convivente  more uxorio, i parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.

CHI NON PUO’ CHIEDERE L’INDENNIZZO: i clienti professionali pubblici e privati, gli azionisti e obbligazionisti che siano stati membri, nelle banche o loro controllate, del CDA, degli organi di controllo, del collegio sindacale o abbiano svolto incarichi di consigliere delegato, direttore e vice direttore generale, nonché loro parenti e affini di primo e secondo grado.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA: per via telematica accedendo al portale https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/

PERCENTUALE DI INDENNIZZO: la misura dell’indennizzo è commisurata per gli azionisti al 30% del costo di acquisto e per gli obbligazionisti al 95% del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali e detratte eventuali somme già ricevute a titolo di altre forme di risarcimento (con possibili aggiustamenti determinati dal rispetto dei limiti di spesa e dalla dotazione finanziaria).

CHI DECIDE SULLA DOMANDA DI INDENNIZZO: la domanda è esaminata da una commissione tecnica che verifica la sussistenza delle “violazioni massive” (v. sopra) e del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori.

CHI HA PRIORITA’ SULL’EROGAZIONE: sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri, i risparmiatori in possesso delle azioni e delle obbligazioni delle banche su richiamate che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018.

ENTRO QUANDO SI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA: entro il 17.2.2020

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