A metà degli anni ‘70 prese corpo negli ambienti CEE l’idea di formalizzare il diritto degli agenti di commercio di avere un “buonuscita”, alla chiusura del rapporto con ciascun loro mandante.

Un diritto del genere era (ed è in larga parte ancora oggi) sconosciuto come tale in buona parte delle economie avanzate anglo-parlanti. Era invece ben noto (seppur declinato in modi diversi ed a volte neppure formalizzato in legge) in altre, influenzate dalla tradizione giuridica di diritto ‘continentale’: Francia, Germania, Svizzera, area Benelux e scandinava, Italia, Spagna, sud America, … L’esigenza primaria era quella di uniformare il diritto degli stati membri considerato che l’esistente disparità di trattamento che finiva per pregiudicare il commercio interstatale.  Il primo formale progetto di direttiva risale al dicembre 1976[1] ma fu solo nel dicembre 1986 che si arrivò alla sua effettiva adozione[2]. Il fatto era che erano emerse differenti vedute fra i Commissari.

Per quanto qui ci interessa, in tema di indennità finale erano due i principali punti in discussione.

  • Da un lato, l’opportunità stessa di prevederla come obbligo inderogabile a carico delle case mandanti. Qui il Regno Unito, fresco membro della Comunità (era entrato nel 1971) lottava da solo contro il resto degli altri Paesi, ed in particolare i due più influenti: Germania e Francia. Ovvio che finisse per soccombere.

  • Dall’altro, Germania e Francia cercavano ognuna di imporre il proprio sistema di indennità. Il sistema “tedesco”, risalente ancora a fine ‘800[3], si basava (e si basa tutt’oggi) sull’idea di “avviamento”, vale a dire il vantaggio economico creato grazie all’attività dell’agente in corso di contratto, di cui la mandante di regola beneficia anche dopo la chiusura del contratto stesso, in termini di potenziali affari con i contatti coltivati dall’agente. Il sistema “francese” si basava (e pure esso pure oggi si basa) sull’idea diversa di risarcimento del danno patito dall’agente a seguito della chiusura dei rapporti (vanificazione delle spese fatte e dell’organizzazione messa in piedi per la promozione degli affari della mandante)[4].

Il progetto di direttiva del 1976 mirava a combinare in qualche modo i due sistemi, adottando sostanzialmente il sistema tedesco con dei correttivi ispirati a quello francese. Nella versione finale, però si prendeva atto della sostanziale differenza fra i due ed il problema veniva risolto lasciando agli Stati membri (si trattava pur sempre di una direttiva, non di un regolamento) di optare per l’uno ovvero per l’altro.

E l’Italia? Noi avevamo una soluzione ancora diversa, chiamiamolo “sistema italiano” – totalmente ignorato dalla Direttiva – basato su una sorta di compenso differito, pensato come una “pensione” con venature risarcitorie[5], quantificata in una determinata percentuale sui compensi percepiti in corso di rapporto.

Per venire al concreto: oggi in area UE:

  • tutti gli Stati ad eccezione di Francia e Irlanda (e quando c’era, il Regno Unito) adottano il sistema tedesco. Questo prevede, come detto sopra, che l’indennità vada a compensare l’avviamento creato (se vi è), sino comunque ad un massimo pari ad una annualità media calcolata sugli ultimi 5 anni di compensi ricevuti dall’agente.

  • In Francia (e Irlanda), vige invece il sistema “francese” e la buonuscita è una sorta di risarcimento riconosciuto all’agente per il fatto di perdere il mandato, rapportato agli investimenti che ha fatto nel tempo. Per prassi consolidata, i tribunali francesi forfettizzano tale risarcimento i due annualità (sulla media dei compensi degli ultimi anni).

La buonuscita è in entrambi i casi non dovuta, laddove il contratto si chiuda su iniziativa dell’agente (ovviamente non motivata da inadempimento della mandante) o per sua colpa grave[6].

L’article L. 134-12 du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf, ajoute l’article L. 134-13, faute grave de l’agent commercial ou cessation du contrat résultant de son initiative, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu’en toute hypothèse, l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Fra le varie decisioni giudiziarie adottate da tribunali francesi nei recenti anni, alcune sono di particolare interesse per i mandanti italiani per i principi affermati:

Nonostante la previsione contrattuale in tal senso, le provvigioni non possono considerarsi comprensive di indennità finale.

Sentenza del giugno 2003 della Cass. nel caso Olivo (Cass. comm. 17/06/2003, 01-11.300)

La Cass. ha cassato una decisione della C. App Lyon 01/03/2001 che aveva ritenuto legittima una clausola contrattuale che prevedeva una provvigione del 3% ripartita 2,5% su affari procurati e 0,5% a titolo di indemnité de clientèle e che quindi nulla spettava alla fine all’agente.

La Cass ha applicato l’art. 3 del décret 23/12/1958 che prevede una norma qualifica di ordre public in base alla quale “la résiliation du contrat d’agent commercial, si elle n’est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi”.

La valutazione della colpa grave spetta al giudice (e non è colpa grave non aver rispettato dei minimi se la mandante non aveva detto nulla sul mancato rispetto di obiettivi precedenti e vie era crisi di mercato).

Sentenza del marzo 2013 della Cass. nel caso AGI Albi Gestion Immobilière (Cass. comm. 19/03/2013, 12-1114.173)

La mandante (FR) aveva risolto, nel luglio 2009, un contratto con una gente (FR) per colpa grave, a causa del mancato rispetto dei minimi del primo semestre dell’anno.

La Cass. ha cassato A. App. Toulouse 29/11/2011, valutando le circostanze del caso. Nell’occasione ha affermato che “quelles que soient les clauses de résiliation prévues dans le contrat, la légitimité de la rupture du contrat doit s’apprécier au regard des dispositions d’ordre public de la loi du 25 juin 1991 et notamment des articles L.314-12 et L.314-13 du code de commerce”.

La manifestazione dell’intenzione di far valere il diritto dell’agente all’indennità finale non richiede forme particolari.

Sentenze del marzo 2017 e marzo 2022 della Cass. nel caso TRB Terres Réfractaires du Boulonnais (Cass. comm. 15/03/2017, 15-20.115 e (Cass. comm. 23/03/2022, 20-11.701)

Un agente (IT) aveva attivato conciliazione di lavoro all’uff. prov. Pisa contro la mandante (FR) entro l’anno dalla fine del rapporto (sottoposto a legge francese). La Cass. l’ha ritenuta valida ex art. 134-12, 2ème alinea.

Laddove l’agente ha possibilità anche di acquisto-rivendita, in caso di rottura del contratto si applicano le generali norme sui rapporti di commerciali durata (art. 442-6, I, 5° c. comm.) e non quelle sulla mera agenzia (art. 134-1 ss c. comm)

Sentenza dell’ottobre 2017 della Cass. nel caso Velati v Poulard (Cass. comm. 18/10/2017, 15-19.531)

Contratto 01/01/2002 misto di agenzia in esclusiva che prevedeva anche la possibilità di acquisti diretti fra mandante (IT) produttrice di macchinari e agente (FR). Risolto senza preavviso né giustificazione nel dicembre 2009.

Gli italiani son condannati a pagare i danni (€386k) da rupture brutale ex art. 442-6, I, 5° c. comm. (margine lordo per 12 mesi).

L’indennità finale viene usualmente calcolata in 2 annualità medie (sugli ultimi 3 anni di contratto) ma ciò non supera il principio che va risarcito l’effettivo danno patito.

L’apporto di clientela non va tenuto in considerazione.

Sentenza del febbraio 2003 della C. App. Lyon nel caso ILTA v COMSIDER (C App Lyon 16/02/2003)

Agente FR e mandante IT. Contratto 1975 retto da l. francese e chiuso nel 1998.

Tr Comm Lyon condanna IT a pagare FF3m di indennità (ca. €450k) e 3 mesi di preavviso.

L’indennità finale va chiesta ex art. 1247 c.c. (FR) al domicilio del debitore

Sentenza del giugno 2003 della Cass. nel caso AZERGLASS v TAROGLASS (Cass. civ 1. 17/06/2003, 00-17.316)

Agente FR e mandante IT. Contratto retto da l. francese, foro Parma e chiuso nel 1998.

L’agente fa causa al Tr. Comm Villefranche-sur-Saone FR per indennità e preavviso. In appello (C App Lyon 05-05-2000) viene rilevata l’incompetenza del g. francese. Cass. conferma.

L’art. 12 della legge 25/06/1991 NON è loi de police d’ordre public interne. Quindi non si applica ad un contratto regolato dalla legge di NY (che non prevede alcuna indennità)

Sentenza del novembre 2000 della Cass. comm. nel caso ALLIUM (FR) v ALFIN (US) (Cass. Comm. 28/11/2000, 98-11.335)

Contratto 1989 mandante US, agente FR per distribuzione profumi. Legge appl: NY Chiuso dalla mandante, con preavviso 6 mesi.

La C. App Paris (12-09-1997) rigetta la richiesta dell’agente di indennità de rupture. La Cass. conferma.

La faute grave che preclude ex artt. 134-12 e 134-13 c.comm. all’agente il diritto all’indennità va provata dal mandante.

Per il calcolo dell’indennità se dovuta, si può tener conto della durata del contratto e dell’esistenza di eventuali clausole di non concorrenza.

Sentenza dell’aprile 2024 della C. App. Caen nel caso IN IMMO (C App Caen 16/04/2024, 21/01142)

Contratto 2012 di agenzia interno, risolto dalla mandante nel 2016. L’agente fa causa per indennità al Tr. Comm. Caen e vince (sent. 08-03-2021). La C. App conferma.

Considerato che il contratto durava 4 anni e la non-concorrenza era di 1 anno, è stata ritenuta congrua un’indennità finale pari a 2 anni di compensi (ca. €39k).

Chi fosse interessato a ricevere (gratuitamente) copia integrale dei documenti commentati, scriva a newsletter@lexmill.com.

______________

[1] COMMISSIONE CEE, Proposta di Direttiva “relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti e i rappresentanti di commercio (indipendenti)” 17/12/1976 (GUCE C13/2 del 17/01/1977), modificata 2 marzo 1979 (GUCE C56).

[2] Direttiva 86/653/CEE del 18/12/1986 (GUCE L382/17 del 31/12/1986).

[3] §§89b del codice di commercio (HGB, 1897).

[4] Art. 3 décret 38-1345 del 23/12/1958.

[5] AEC 25/05/1935 e 30/06/1938 (poi AEC 20-06-1956 e 18-12-1974) e art. 1751 c.c. (nella sua formulazione del 1971). La tesi della retribuzione a corresponsione differita era stata sconfessata peraltro nel 1970 dalla C. Cost (sent. 75 del 20/05/1970) a favore di quella che caratterizzava la buonuscita come un corrispettivo dell’utilità apportata (i.e. avviamento). La direttiva CEE 1986 ha poi sgombrato il campo da dubbi (almeno teoricamente perché per tutti gli anni ’90 si è registrato, in termini applicativi, un conflitto fra il sistema “tedesco” adottato dall’Italia ed il precedente sistema “italiano”).

[6] Vi sono altri due casi in cui la buonuscita non è dovuta: il caso in cui l’agente ceda il contratto ad un terzo, su consenso della mandante (in tal caso si presuppone che l’agente si faccia pagare la cessione dal nuovo subentrante) e laddove l’agente non manifesti l’intenzione di chiederla, nell’anno successivo la fine del rapporto.

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's founding partner.

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