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L’OMNIBUS DERAGLIA. Note a Cass. SU 41994/21 nel caso Albatel

By 9 February 2022 December 28th, 2022 No Comments

La Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza 41994/21) decide sulla dibattuta questione delle fideiussioni omnibus redatte sulla base di un vecchio schema ABI.

La Corte di Cassazione nel caso affrontato di recente con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 (caso Albatel ICT Solution/Banca Intesa) è intervenuta sulla questione relativa alla in/validità delle fideiussioni omnibus a garanzia delle operazioni bancarie (garanzia personale che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, Gasolene [i.e. gasoline] omnibus on rails, N.Y. Central R.R. - PICRYL Public Domain Searchpresenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o che assumerà nei confronti di una banca), redatte sulla base della schema ABI (Associazione Bancaria Italiana) del marzo 2003.

La questione trae origine da una vicenda di quasi vent’anni fa, e precisamente del marzo 2003, allorquando l’ABI, nell’ambito delle attività di revisione della contrattualistica bancaria, aveva sottoposto alla Banca d’Italia, all’epoca Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di Credito –  uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (fideiussione omnibus).

Nell’occasione la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, aveva rilevato che lo schema contrattuale sottopostole da ABI presentava delle clausole idonee a restringere la libera concorrenza e pertanto erano da considerarsi nulle. Le clausole incriminate erano:

– la clausola 2, a mente del quale “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;

– la clausola 6, a mente del quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;

– la clausola 8, infine, a mente del quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

Nonostante l’espressa previsione di nullità di dette clausole dichiarata dalla Banca d’Italia, molti istituti di credito hanno, negli anni, continuato a redigere i propri standard di fideiussioni omnibus sulla base dello schema ABI. Il che ha comportato il diffondersi di un notevole contenzioso giudiziario, con decisioni a volte contrastanti tra chi riteneva nulle le fideiussioni prestate a clienti di istituti bancari se conformi agli standard ABI e chi, al contrario,  sosteneva che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese, per lesione della libera concorrenza, non derivasse la nullità (a catena) di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, né la nullità (derivata) delle singole clausole sanzionate.

Tra i vari contenziosi, il caso Albatel ICT Solution/Banca Intesa, giunto all’esame delle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza qui commentata, riguardava il caso di un contraente (socio di una società di capitali) che aveva stipulato personalmente con Banca Intesa, due distinte fideiussioni omnibus a garanzia di un contratto di conto corrente e di un contratto di finanziamento contratto per conto della società; fideiussioni redatte sulla base del contestato schema ABI.

A fronte della preventiva escussione delle due fideiussioni da parte della banca, il socio contraente ne aveva richiesto l’accertamento della nullità, rilevando il loro contrasto con la normativa antitrust.

Decidendo sul caso, con la sentenza 41994/21, la Corte di Cassazione, tra le diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza – pur avendo riconosciuto il diritto del fideiussore a richiedere la nullità del contratto di fideiussione ove ne ricorrano i presupposti (e cioè nel caso in cui la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti) –  ha ritenuto sussistere la nullità delle fideiussioni omnibus, ma solo in relazione alle specifiche clausole conformi agli schemi ABI (art. 2, 6 e 8 derogative degli artt. 1941, 1939 e 1957); soluzione a suo dire più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust.

La declaratoria di nullità, sancita dalla Suprema Corte, delle clausole conformi agli schemi ABI (art. 2, 6 e 8 derogative degli artt. 1941, 1939 e 1957), ha come conseguenza principale il ripristino dell’art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore è obbligato solo se il creditore (alias la banca), entro sei mesi dalla cessazione del contratto, agisce contro il debitore principale.

Il che significa che  le banche – nei casi in cui non abbiano proposto l’azione contro il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale – hanno un alto rischio di essere dichiarate decadute dal diritto di agire contro il fideiussore e/o di dover restituire quanto già incassato.

 

 

 

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