In certi casi conviene all’operatore italiano sottoporre i contrati con agenti stranieri ad una legge diversa da quella italiana. Noi, ad esempio, consigliamo di regola di prendere in considerazione la legge dello Stato di New York per i contratti con agenti operanti fuori dalla UE. Naturalmente ci sono le eccezioni del caso, ma la scelta pare spesso consigliabile considerato l’alto livello di libertà assicurato dalla legge in questione alle parti nello strutturare i reciproci impegni.

E nei confronti di agenti che invece operano nell’Unione (e godono pertanto dell’ombrello tutto sommato loro favorevole assicurato dalla direttiva 653/86)? Qui la questione si fa più delicata perché regolare il rapporto con una legge non comunitaria, seppur perfettamente lecito, non vale a limitare i diritti intangibili riconosciuti agli agenti – ad es. non si potrebbe prevedere un periodo di preavviso sotto certi minimi, o addirittura escludere il diritto all’indennità finale.

La sezione specializzata nelle questioni internazionali della Cour d’Appel di Paris[1] ha recentemente affrontato un caso interessante al riguardo. L’agente era francese, ma ai nostri fini poco cambia. Si trattava di un agency agreement per la promozione dei prodotti di una società americana (la MCC NON-FERROUS TRADING LLC di New York) in Francia e in alcuni paesi nordafricani. Il contratto prevedeva espressamente la sua sottoposizione al diritto dello Stato di New York. L’agente era una società francese.

Le cose vanno bene per un po’ di anni, ma poi finisce che gli americani (nel gennaio del 2020) chiudono il contratto in tronco lamentando inadempimento da parte dei francesi. Questi non ci stanno e avviano (nel maggio del 2020) una causa in Francia chiedendo un’indennità di preavviso, alcune provvisioni e soprattutto danni per quasi €900k. Il tribunale di primo grado, nel novembre del 2020[2], riconosce il diritto al preavviso (€60k) ed alle provvigioni, ma rigetta la richiesta per i danni. Il tribunale ritiene poi nulla una clausola di non concorrenza che era stata pattuita fra le parti (e la cui violazione probabilmente aveva dato il destro per la sua risoluzione).

La cosa finisce subito in appello (caso n. 20/18196) ed è in tale fase che emergono i termini interessanti del dibattito sotto il profilo legale:

  • In generale di che contratto si discute? Per i francesi ovviamente si trattava di un contratto di agenzia (simile a quelli che conosciamo bene anche in Italia); per gli americani invece era un contratto di prestazione di servizi, che prevedeva sì l’obbligo per i francesi di promuovere le vendite in una data area, ma giammai il loro potere di negoziane e concludere contratti con i possibili clienti[3].

  • È legittimo sottoporre un contratto come quello in questione al diritto dello Stato di New York visto che palesemente questo non assicura le protezioni offerte dalla normativa europea agli agenti? Ovviamente per i francesi la risposta è no, con conseguente attrazione del contratto sotto le regole del diritto francese. Per gli americani, invece, l’opzione era perfettamente legittima e si estendeva anche al patto di non concorrenza (che doveva pertanto ritenersi valido, contrariamente a quanto detto dal giudice di primo grado). La cour d’appel saggiamente non si sbilancia in termini assoluti e decide sia invece necessario verificare se e quali disposizioni della normativa americana siano incompatibili con l’ordine pubblico (inteso come regole che non possono essere derogate dai privati perché poste a presidio di interessi superiori). La corte quindi ordina alle parti di produrre documentazione relativa al diritto americano su vari punti cruciali (questo di solito si fa producendo copia delle norme ma anche pareri legali qualificati). Fra questi, questioni come:

    • La risoluzione del contratto di agenzia/intermediario deve essere motivata?

    • L’agente/intermediario ha diritto a un’indennità in caso di risoluzione? Se sì, in base a quali criteri e come viene calcolata?

    • Esiste un obbligo legale/statutario/giudiziario di preavviso per un agente/intermediario?

    • Quali inadempimenti commessi dalla mandante danno luogo a risarcimento secondo la legge di New York?

    • Quali sono le condizioni per la validità di una clausola di non concorrenza in ambito commerciale?

  • E se si provasse con una mediazione? Prima però di entrare nel merito, la cour d’appel invita le parti a considerare di gestire la questione in sede di mediazione, ritenendola particolarmente utile nel caso in questione. “Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose“. Anche qui è apprezzabile che la corte comunque non impone alle parti una mediazione, ma le invita semplicemente a valutarne la convenienza.

Questo avveniva a marzo scorso e quindi la questione è ancora aperta. Nelle future newsletters daremo conto di come è finita (sempre che le parti non trovino un bel accordo in mediazione).

 

Chi fosse interessato a ricevere (gratuitamente) copia integrale della decisione commentata, scriva a newsletter@lexmill.com.

_________

[1] Sulle chambres commerciales internationales vedi il post di nov 2021 sul caso Gentaur.

[2] I lettori italiani apprezzeranno la discreta differenza in termini di velocità rispetto a quanto ci avrebbe messo un tribunale italiano (tre, quattro, cinque anni?).

[3] Emerge evidente qui il gap culturale fra le parti. Per un operatore dello Stato di New York – ma sarebbe lo stesso in molte altre giurisdizioni di common law – non esiste una cosa come il “contratto di agenzia” (come almeno lo intendiamo noi). Si tratta effettivamente di un accordo in base al quale qualcuno s’impegna a far qualcosa per un altro. Il termine ‘agency’ ha il significato ristretto a quello che noi chiamiamo rappresentanza legale, cioè il potere di agire per conto di un altro, vincolandolo legalmente (non a caso gli americani della MCC fanno notare che i francesi non potevano concludere contratti per conto della mandante). Dal loro punto di vista, il discorso non fa una piega. Ovviamente, per un operatore francese – ma non cambierebbe se fosse italiano, tedesco o svizzero… – le cose stanno decisamente in altro modo.

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's owner.

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