In Spagna, la normativa uniforme di coordinamento introdotta a livello comunitario a metà anni ’80 in tema di contratti di agenzia (la direttiva 86/653)[1] è stata recepita con legge del 1992[2] che prevede, fra le disposizioni aggiuntive, che il giudice competente a conoscere delle controversie fra agente e mandante/preponente è quello, inderogabilmente, quello competente per il domicilio dell’agente:

Disposición adicional segunda. La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de agencia corresponderá́ al Juez del domicilio del agente, siendo nulo cualquier pacto en contrario. …

Un po’ come in Italia[3].

Nella prassi dei contratti internazionali di agenzia è, peraltro, frequente che le parti convengano di deferire le eventuali controversie ad arbitri o giudici del paese del mandante.

Si pone il problema di sapere se simili clausole siano da considerarsi valide in Spagna o debbono invece ritenersi come non scritte, alla luce di quanto sopra previsto.

Nell’ottica della mandante, il problema si pone essenzialmente nei casi in cui è l’agente che avvia un’azione (si pensi ad una richiesta di buonuscita maggiore di quella ricevuta o promessagli, o una richiesta di provvigioni aggiuntive, …) avanti un giudice spagnoli, indipendentemente da quanto previsto in contratto.

Mettendoci nei panni della mandante straniera (assumiamo italiana), quindi, come reagire?

In primo luogo, va considerato che comunque risulta di regola conviene prendere una qualche posizione avanti al tribunale spagnolo (cioè non risultare come si dice ‘contumaci’[4]). E poi, sempre che si intenda rilevare l’incompetenza del giudice spagnolo, occorre farlo nei dovuti modi.

Di conforto vi è che recenti decisioni registrare in Spagna vanno nel senso che è possibile far vale quanto previsto in contratto.

A) Se il contratto rinvia ad un giudice italiano, infatti, la Disposición adicional segunda in quanto disposizione nazionale, deve lasciare il passo nel caso in questione alla normativa, sovraordinata, di coordinamento europeo in tema di ripartizione delle competenze fra giudici degli Stati membri (il regolamento 1215/2012 – c. d Bruxelles I bis[5]) il cui art. 25 stabilisce che le parti son libere di convenire, con le dovute forme, la competenza di un qualsiasi giudice di Paese membro, escludendo così la competenza degli altri

“Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle contro­versie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giu­ridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolar­ mente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. “

Vi sono delle eccezioni alla regola (es. per consumatori, dipendenti, questioni su diritti reali, …) ma non è il caso dei contratti di agenzia, come recentemente ribadito dalla Audiencia Provincial (la corte d’appello N.d.R.) de Barcelona, XIV, con decisione n. 50/2019, del 15/02/2019:

“… dicho Reglamento privilegia la sumisión expresa acordada por las partes a los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros, siempre que alguna de las partes tenga su domicilio en un Estado miembro, y que dicha sumisión no verse sobre materias excluidas de su art. 24, siempre del Reglamento de 2012, no cabiendo confundir las competencias exclusivas con las especiales, de tal modo que entre las exclusivas de la Sección 6 , art. 24, no se encontraba la relativa al contrato de agencia…”

che ha declinato la propria competenza nel caso di un’azione avviata dall’agente spagnolo di una ditta belga, perché il contratto prevedeva la competenza dei tribunali belgi.

La Disposición adicional segunda viene quindi considerata una regola che opera solo per l’identificazione del giudice sotto il profilo territoriale, sempre che i giudici spagnoli possano dirsi competenti.

B) Lo stesso tutto sommato è applicabile al caso in cui il contratto preveda una clausola arbitrale (vale a dire, rinvii in caso di lite a “giudici” privati). La materia d’agenzia è stata riconosciuta come “arbitrabile” (ad es. da AP Barcelona, sent. 116 del 17/05/2018) e i criteri per valutare la validità della clausola sono quindi quelli tradizionali, rinvenibili negli strumenti convenzionali[6].

Bisogna però stare attenti… Se lo straniero chiamato a difendersi in Spagna non fa subito presente il difetto di giurisdizione, ma si difende nel merito, allora si ritiene abbia tacitamente accettato la competenza spagnola[7]. Ciò si dà in particolare quando l’eccezione di giurisdizione non viene sollevata tempestivamente e nelle forme prescritte[8].

 

Chi fosse interessato a ricevere (gratuitamente) copia integrale della decisione commentata, scriva a newsletter@lexmill.com.

_________

[1] Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 “relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti”.

[2] Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia.

[3] Art. 413 c.p.c. con riferimento però ai soli agenti che agiscano su base prevalentemente personale.

[4] Vi sono dei casi in cui tale strategia può rivelarsi utile, ma in genere è rischiosa e va adottata solo a ragion veduta. Oltre a richiedere un buon allineamento poi degli astri…).

[5] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”. Analogo regime è esteso alla Danimarca ed anche a Stati (Svizzera, Islanda, Norvegia) non facenti parte della UE ma pur sempre rientranti in quello che è conosciuto come Spazio Economico Europeo. In tal caso il riferimento è alla convenzione di Lugano (Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” del 30/10/2007 (già 1988).

[6] In particolare, l’art. II della Convenzione di New York 10/06/1958 “sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere”: “Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration”.

[7] Lo stesso d’altronde accade da noi, in Italia ed è previsto dello stesso Reg. Bruxelles I bis (art. 26) e dalla Conv. Lugano (art. 24).

[8] AP Barcelona 15.03.2001 – 1240/1999, con riferimento alla Convenzione di Bruxelles 1968, antecedente del Reg. 1215/12, con l’art. 18 della prima che anticipa quanto in art. 26 del secondo): “El demandado se somete tácitamente en el sentido del art. 18 del Convenio de Bruselas al tribunal del Estado miembro ante el que comparece si aunque impugne la competencia del mismo, no lo hace en la forma prevista por el Derecho procesal del tribunal ante el que comparece. La impugnación de la competencia junto con la alegación de excepciones de fondo se admite únicamente si según el Derecho procesal del tribunal ante el que se comparece, no hubiera posibilidad de impugnarla separadamente y con anterioridad.”

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's founding partner.

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