Dal 1 gennaio di quest’anno sono intervenute alcune modifiche alle norme che, nelle vendite B2C, dettano le regole in caso di non conformità del bene acquistato rispetto al contratto. Le modifiche hanno però ricadute anche per le aziende B2B.

In ambito di tutela del consumatore, di recente il nostro legislatore[1] è intervenuto per apportare significative modifiche al cd “Codice del consumo”[2], nella parte relativa alle garanzie legali di conformità e garanzie commerciali (titolo III, artt. 128 ss, Cod. Consumo).

Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi tra venditori e consumatori successivamente a tale data.

L’intervento normativo non muta l’impianto originario della tutela accordata ai consumatori, che prevede essenzialmente che:

  • il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla consegna;

  • il consumatore può esperire vari rimedi, graduati secondo un ben preciso ordine, e cioè in primo luogo potrà proporre al venditore la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, in secondo luogo, una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.

Vi sono però significative novità che riguardano:

  • l’ampliamento della nozione di “bene” (art. 128)

  • i requisiti di conformità (art. 129)

  • la responsabilità del venditore e i rimedi riconosciuti al consumatore (art. 133 e 135 bis, ter, quater)

  • le garanzie convenzionali (art. 135 quinquies).

L’ampliamento della nozione di “bene”.

A seguito della riforma, le garanzie a tutela del consumatore in caso di difformità del bene acquistato, si applicano non solo, ai beni che venivano definiti, nella precedente versione, “beni di consumo” (vale a dire ai beni mobili materiali anche da assemblare), ma anche a:

  • animali vivi;

  • ai dati e prodotti forniti in formato digitale se incorporati o interconnessi con i beni forniti, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi;

  • ai beni usati, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa, anche se venduti in aste pubbliche.

Requisiti di conformità.

La nuova disciplina rafforza gli obblighi del venditore circa l’idoneità dei beni alle esigenze del consumatore, per cui, i beni per essere conformi al contratto devono possedere sia

  • requisiti soggettivi, vale a dire i beni devono i) corrispondere alla descrizione, tipo, quantità, qualità, funzionalità descritte in contratto, ii) essere idonei all’uso particolare richiesto dal consumatore, iii) essere muniti di tutti gli accessori, delle istruzioni e, quanto ai beni con elementi digitali, devono essere forniti degli aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza, previsti in contratto; sia

  • requisiti oggettivi. vale a dire i beni devono i) essere idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, ii) corrispondere al campione o modello che il venditore ha messo a disposizione, iii) essere consegnati con accessori, istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere e devono possedere le qualità e le caratteristiche presenti in beni del medesimo tipo.

I rimedi riconosciuti al consumatore.

Come detto l’impianto originario rimane. In caso di difetto di conformità che si manifesta entro due anni dalla consegna, la nuova normativa, sulla linea della precedente, prevede che il consumatore possa scegliere tra riparazione e sostituzione del bene oppure richiedere una riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto (a) qualora il venditore non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un periodo ragionevole o si è rifiutato di farlo (b) quando permane un difetto di conformità nonostante il venditore abbia tentato di ripristinare la conformità del bene (c) quando il difetto è di gravità tale da giustificare l’immediata risoluzione oppure (d) quando il venditore dichiara di non voler ripristinare la conformità del bene.

L’azione del consumatore diretta a fa valere i diritti si prescrive nei consueti 26 mesi dalla consegna a meno che i difetti siano stati dolosamente occultati. Mentre, viene tolto il termine decadenziale di denuncia (due mesi dalla scoperta) e viene estesa la presunzione, che il difetto fosse già esistente al momento della consegna, da 6 mesi a 1 anno e per tutta la durata della fornitura in caso di beni e servizi digitali, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Garanzie convenzionali.

In merito alla (eventuale) garanzia convenzionale le nuove disposizioni prevedono che debba essere redatta in lingua italiana, con un linguaggio semplice e comprensibile e  fornita al consumatore su un supporto durevole al più tardi al momento della consegna della merce.

Inoltre, la dichiarazione di garanzia commerciale deve espressamente includere i seguenti elementi: (a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del professionista, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale; (b) il nome e l’indirizzo del soggetto che fornisce la garanzia; (c) la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l’applicazione della garanzia commerciale; d) la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia commerciale; ed (e) le condizioni di detta garanzia commerciale.

Delle suddette modifiche normative devono tenerne conto non solo le aziende che commercializzano direttamente con i consumatori, ma anche quelle aziende che hanno un business B2B, che, attraverso la propria rete di distribuzione (agenti, importatori..), vendono al cliente finale (consumatore) e che, mancando di adeguarsi alla nuova normativa, potrebbero vedersi chiamate a rispondere in regresso nella loro qualità di produttori.

 

[1] Il 25.11.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 170/2021 (in attuazione della Direttiva (UE) n. 771/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha modificato alcune disposizioni del Codice del Consumo.

[2] D.lgs 6 settembre 2005 n. 206  (Codice del Consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229).

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