Trasparenza retributiva e parità salariale: le novità della Direttiva UE 2023/970
Cosa cambia nella selezione del personale (Fase Pre-assunzione)
La trasparenza inizia ancora prima della firma del contratto. Le aziende dovranno rivedere i propri processi di selezione seguendo nuovi obblighi:
- Chiarezza negli annunci: ogni offerta di lavoro dovrà indicare la retribuzione iniziale o, quanto meno, la fascia retributiva prevista.
- Privacy sugli stipendi passati: è fatto divieto ai datori di lavoro di chiedere ai candidati informazioni sulla retribuzione percepita nelle precedenti occupazioni.
- Linguaggio neutro: i bandi e l’intero iter di selezione devono essere progettati per garantire la parità di trattamento ed evitare discriminazioni.
Obblighi di trasparenza durante il rapporto di lavoro
- Criteri oggettivi: gli scatti di stipendio e le progressioni di carriera devono basarsi su parametri neutri e accessibili a tutti i dipendenti.
- Diritto all’informazione: ogni lavoratore può richiedere per iscritto i livelli retributivi medi (divisi per sesso) dei colleghi che svolgono la stessa mansione.
- Informativa annuale: l’azienda è tenuta a ricordare ogni anno ai dipendenti il loro diritto di ricevere informazioni sui parametri salariali.
La nuova Reportistica: chi è obbligato e cosa rischia
Se dal report emerge un divario retributivo tra uomini e donne pari o superiore al 5%, non giustificato da criteri oggettivi, l’azienda deve:
- Avviare una valutazione congiunta con i rappresentanti sindacali.
- Rimuovere la disparità entro 6 mesi dalla fine della valutazione.
- Direttiva UE 2023/970: Approvata il 10 maggio 2023, rafforza l’applicazione del principio della parità di retribuzione (art. 157 TFUE).
- Iter Legislativo: Il disegno di legge di recepimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio 2026 ed è attualmente all’esame della Camera.
- Dati Statistici: Per un approfondimento si veda la statistica ufficiale sul gender pay gap.
- Dettagli Reportistica: I datori di lavoro devono monitorare diverse variabili, tra cui il divario mediano e la distribuzione nei quartili retributivi (art. 9 della Direttiva).








