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CONCESSIONE DI VENDITA, QUESTA SCONOSCIUTA. Note al caso Ecopiedra v Geopietra (cass. 3802/16)

By 12 April 2018 December 29th, 2022 No Comments

Una recente sentenza della Cassazione (la n. 3802 del 26-2-2016 in Ecopiedra v Geopietra, rel. Giusti) dà l’idea di come il contratto di concessione di vendita sia considerato dalla Suprema Corte.

Ora dovrebbe esser abbastanza noto ormai che la concessione di vendita è un contratto-quadro, decisamente diffuso nella realtà commerciale, volto ad assicurare la distribuzione ottimale di prodotti (di regola a marchio) in determinate aree, canalizzando le forniture dei prodotti del concedente presso un unico oggetto (il concessionario) che si occupa poi della rivendita in loco oltre che naturalmente della promozione.

Il fatto che (per ragioni essenzialmente storiche) il contratto di concessione di vendita non sia organicamente regolamentato nella legislazione di molti Paesi (tra i quali l’Italia) ha condotto spesso ad incertezze nell’identificazione delle norme da applicare, se non a veri e propri fraintendimenti da parte di tribunali cui evidentemente sfuggiva la ratio delle intese poste in essere dagli operatori economici. La Cassazione, ad esempio, nel caso Otto Kogler v Eurogames, sent. S.U. 7860/01 dovendo identificare la legge applicabile ad un contratto fra un produttore di giochi elettronici e il suo distributore austriaco, ha deciso dovesse essere quale italiana perché “la prestazione caratteristica va identificata (per il suo carattere specifico) nella fornitura della merce”. Sulla stessa linea, la sent. 10223/06, Netlacen v Hallette che ha identificato il giudice francese come avente giurisdizione in una causa fra una società d’Oltralpe produttrice di tessuti ed il suo distributore italiano sulla scorta del fatto che i prodotti dovevano essere resi franco fabbrica e la prestazione caratterizzante un contratto di distribuzione dovesse essere identificata nella fornitura della merce da cui dipende la successiva attività di distribuzione”.

Tornando al caso Ecopiedra, la lite era fra un produttore spagnolo di materiale per costruzioni (in particolare pietre artificiali) e suo distributore italiano.

Nel 2006 quest’ultimo fa causa a Brescia sostenendo che il concedente aveva di fatto aveva rotto il contratto, consegnando in ritardo e alzando unilateralmente i prezzi cercando inoltre di avere un contatto diretto con la clientela italiana.

Gli spagnoli si costituiscono eccependo difetto di giurisdizione e negando gli addebiti.

In primo grado il tribunale si dichiara incompetente (sent. del maggio 2009), poiché, mancando un accordo, il giudice era da identificare ex art. 31 CISG (luogo di consegna identificato con la rimessa al primo vettore, ergo Spagna).

La C. App. di Brescia nel febbraio 2011 ribalta la decisione applicando – in linea con Cass. 21191/09, Kaufland v Cirio – il criterio di destinazione ‘economica’ della merce (Italia). La Cass. nel 2016 conferma, visto che le parti non avevano convenuto altro luogo di consegna.

Che si trattasse di una concessione di vendita, è questione che non è stata presa in considerazione in nessuna delle tre decisioni. Lo fosse stata, probabilmente ciò avrebbe portato ad identificare come competente il giudice italiano – ma non sulla scorta del primo alinea (“compravendita di beni”) dell’art. 5(1)(b) reg. 44/2001 – ora 1215/2012 – bensì del secondo (“prestazione di servizi”).

Serve copia della sentenza commentata? Chiedila a assistant@lexmill.com e la invieremo volentieri senza spese.

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's founding partner.

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