C’è un tempo-limite per esercitare i propri diritti
È principio generalmente seguito un po’ ovunque che dev’esserci un limite temporale alla possibilità di far valere un legittimo diritto.
L’idea alla base è che – fatta eccezioni per i diritti più importanti (come quelli al proprio nome o status familiare, o anche alla proprietà se non occupata da altri) – se l’interessato resta inerte per troppo tempo, significa che non gli interessa modificare una situazione di divergente da quella teoricamente configurabile. E l’ordinamento considera quindi prevalente l’interesse al mantenimento dello status quo, piuttosto che attivarsi per cambiarlo.
Il diritto così si “prescrive”.
Qual è questo tempo-limite?
La lunghezza di questo tempo-limite di prescrizione dipende dal sistema legale nel cui contesto ci si trova.
Ragioni di tradizione storica hanno infatti determinato marcate differenze nella quantificazione e nell’impostazione. Ad esempio, in diritto tedesco il termine ordinario è di 3 anni, allungato a 5, 10 ed anche 30 anni per var falere specifiche pretese. In diritto italiano il termine ordinario è di 10 anni, invece, ridotto ad 1, 2, 5 anni in casi speciali. In diritto inglese, i termini sono diversi (da 1 a 12 anni) a seconda del tipo di azione. E così via.
Una situazione quindi veramente diversificata che non si è sinora riusciti a coordinare a livello internazionale ed è poco probabile lo si potrà fare in futuro.
Per quanto riguarda la compravendita di merci, com’è la situazione?
Quando parliamo di compravendita di merci vengono in considerazione principalmente:
- Il diritto del venditore a riceve il saldo del prezzo, ed eventuali interessi di mora (nei casi in cui, ovviamente, la merce sia stata consegna al compratore senza essere stata prima interamente pagata); e
- Il diritto del compratore derivanti dall’aver ricevuto una merce che non corrispondeva a quella contrattualmente pattuita (quindi a vedersela prontamente riparata o sostituita, o in certe ipotesi a riavere indietro i soldi pagati per l’acquisto, con gli interessi).
Anche in queste due ipotesi, la diversità di trattamento da Stato a Stato (o meglio da sistema legale a sistema legale) è marcata. In diritto italiano, ad esempio, se la prescrizione del diritto nell’ipotesi sub a) è di 10 anni, quella del caso sub b) è di un 1 solo anno. In diritto tedesco quest’anno sale a 2, ecc.
E per quanto riguarda le compravendite internazionali?
Nonostante le compravendite internazionali costituiscano il cuore del commercio fra operatori di Stati diversi (e quindi sia decisamente alto l’interesse ad avere regole uniformi in materia) la situazione purtroppo resta sostanzialmente quella sopra descritta: un vestito di Arlecchino.
Un tentativo di unificazione del termine di prescrizione (a 4 anni), invero, è stato fatto. Nel 1974 veniva adottata convenzione specifica sul punto, sotto egida UNCITRAL (l’agenzia delle Nazioni Unite per l’unificazione, appunto, delle regole relative al commercio internazionale): la Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 14/06/1974), emendata poi da un Protocollo fatto nel 1980 all’epoca dell’adozione della CISG – la convenzione 11/04/1980 di Vienna sulle regole sostanziali applicabili ai contratti di vendita internazionale di merci[1].
La Conv. di NY 1974 ed il Protocollo 1980 sulla prescrizione sono in vigore nell’agosto 1988 ma solo per un ristretto numero di Paesi, una trentina, di cui alcuni non vincolati dal Protocollo.
… e in Italia?
Per quanto ci riguarda l’Italia non rientra nel novero degli Stati aderenti alla convenzione sulla prescrizione, né al testo originario del 1974 né a quello emendato dal Protocollo 1980. Un giudice italiano, quindi, non ha normative uniformi cui attenersi. A che può fare riferimento?
Nonostante la prescrizione appaia essere a prima vista una questione squisitamente processuale (toccando appunto la possibilità di far valere un diritto avanti ad un giudice), l’opinione generale è che sia invece questione da affrontare alla luce della legge sostanzialmente applicabile al rapporto.
La differenza non è da poco. Nella prima ipotesi, infatti, il giudice italiano investito di un problema inerente ad una vendita internazionale di merci in cui è stato sollevato un problema di prescrizione applicherebbe sempre le regole interne italiane. Nel secondo caso, invece – ed è quello che dobbiamo considerare – deve prima di tutto chiedersi quale sia la legge applicabile al rapporto e poi risolvere il problema della prescrizione alla luce di quella legge.
Lo strumento dato al giudice italiano per risolvere fare il primo passo è offerto da un misconosciuto trattato del 1955, la Convenzione dell’Aja 15/06/1955 che fissa questi principi:
- Il contratto di compravendita è regolato dalla legge convenuta da compratore e venditore;
- Se non risulta alcun accordo in tale senso si applica la legge dello Stato ove ha sede il venditore al momento in cui riceve l’ordine d’acquisto, a meno che detto ordine sia ricevuto nel paese dal venditore (anche a mezzo suoi agenti commerciali) nel paese del compratore. In tale ipotesi si applica la legge dello Stato del compratore.
In pratica qual è il periodo di prescrizione nelle vendite internazionali per un giudice italiano?
Per quanto detto sopra, la risposta può variare – e di molto – alla seconda della legge che viene considerata applicabile al contratto.
- Se si applica la legge italiana, il periodo di prescrizione nelle vendite internazionali per un giudice italiano è quello fissato dal codice civile, con una marcata differenziazione fra le parti:
- Il compratore ha 1 solo anno dalla consegna per far valere i suoi diritti in ipotesi di fornitura di prodotti difettosi;
- Il venditore ha invece 10 anni (termine ordinario) per recuperare il prezzo nell’ipotesi questo non sia stato pagato
- Se invece si applica la legge di uno Stato diverso, occorre far riferimento a questa. Il che apre un ventaglio assai esteso di soluzioni, mitigato dal fatto che nei paesi aderenti alla Convenzione 1974/80 la normativa è, salvo eccezioni, uniforme (i 4 anni sopra citati).
Le durate sopra citate vanno considerate come indicazione generale per l’esercizio di un’azione. Non si tratta di termini assoluti, perché in Italia come altrove, possono essere interrotti (ricominciando da capo) a seguito di certe iniziative extragiudiziali del creditore (es. invio di formali diffide o messe in mora) ed in certi casi pure sospesi. Così pure possono non determinare l’impossibilità di far valere le proprie ragioni anche se scaduti (es. chiamati in causa, si possono eccepire pretese che non si potrebbero autonomamente attivare).
In argomento abbiamo già scritto qualche anno fa (la situazione non è da allora cambiata) anche con esempi pratici (v. qui).
Compatibilità codice civile v CISG
Piuttosto, rimane aperta una questione assai importante: se il termine annuale ex art. 1495 c.c. sia o no compatibile con la previsione di cui all’art. 39 CISG. Quest’ultimo infatti prevede un termine ultimo di 2 anni dalla consegna per la denuncia di eventuali difetti di conformità. Ora, come è possibile che un termine di prescrizione (per avviare una causa) sia inferiore al termine (di decadenza) per denunciare i difetti su cui si baserebbe quella causa?!? La questione è emersa in un recente caso trattato in Cassazione, relativo alla fornitura di macchinari italiani in Iran ma non è stata oggetto di alcuna decisione considerato che comunque il compratore aveva iniziato la causa troppo in ritardo (maggio 2014) rispetto alla presa in consegna delle macchine (maggio 2009)[2].
Chi fosse interessato a ricevere (gratuitamente) copia dei documenti citati, scriva a newsletter@lexmill.com.
______________
[1] Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 14/06/1974) e Protocol to the 1974 Limitation Convention (Vienna, 11/04/1980); Convention on Contracts for International Sale of Goods (Vienna, 11/04/1980).
[2] Cass II civ ord 5067 del 26/02/2025 in Noush v SIPA.








