AUTOCITY LIEGE s.a., un rivenditore di auto belga, è stata per quasi un decennio concessionaria autorizzata della KIA MOTORS BELGIUM s.a., consociata locale del famoso marchio automobilistico. Il rapporto risaliva all’estate 2006 ed era a tempo indeterminato. Nella primavera del 2015 KIA aveva avvisato Autocity che, a seguito di un’ispezione condotta da Kia presso i propri concessionari, era emerso che Autocity s’era tenuti per sé (non riconoscendoli alla propria clientela, come dovuto) gli abbuoni per il rientro dell’usato (primes de reprise) e sconti sul nuovo (remises) ricevuti della casa automobilistica (ca. €125.000). Poiché Autocity non aveva fornito spiegazioni convincenti, la KIA comunicava in estate ad Autocity che – pur ritenendosi in diritto di procedere ad una chiusura immediata del contratto (stante una clausola contrattuale che autorizzava una parte a risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo semplice comunicazione scritta, per “gravi e reiterati inadempimenti”[1]) – detta chiusura avrebbe preso luogo di lì a due anni (a fine agosto 2017, quindi) “al fine di mitigare i danni che KIA avrebbe patito e lasciare a Autocity la possibilità di giustificarsi”.

Ne seguiva una causa avanti il Tr. Commerce di Liegi in cui la Autocity contestava la fondatezza dell’iniziativa della KIA e chiedeva che la stessa fosse condannata a pagarle, oltre ad alcuni importi di cui si diceva creditrice in base al contratto, di un’indennità di preavviso e di un’indennità compensatrice del plusvalore costituito dalla clientela apportata. Da parte sua, KIA chiedeva che fosse il tribunale a dichiarare a questo punto la risoluzione giudiziale del contratto con condanna di Autocity ai danni (tra l’altro, a seguito di una seconda ispezione, l’ammontare dei premi e degli sconti indebitamente ‘trattenuti’ da Autocity era salito a ca. €280.000)[2]. Il tribunale rigettava le domande di entrambe, rinviando al parere di un esperto per la valutazione l’ammontare di premi e sconti[3]. Insoddisfatte, sia Autocity che KIA contestavano tale decisione. In appello, le cose andavano bene per la prima, che si vedeva riconoscere €250.000 a titolo di indennità di clientela[4].

Quel che evidentemente scottava a questo punto a KIA era il rigetto della sua richiesta di risoluzione giudiziale del contratto per colpa di Autocity. La corte d’appello aveva infatti confermato al proposito quel che già il giudice di primo grado aveva detto, e cioé che una detta risoluzione non poteva ammettersi, dato che era stata la stessa KIA, nell’estate del 2015, a non voler profittare della possibilità che pur, in astratto, aveva di chiudere con effetto immediato per giustificato motivo, preferendo invece ricorrere al meccanismo della chiusura con concessione di preavviso biennale (in questo secondo scenario, poco importava la motivazione che aveva mosso KIA a chiudere con Autocity). La risoluzione giudiziale costituiva una terza possibilità, ma non era stata adottata. E KIA non poteva farla valere a posteriori, in relazione alle medesime circostanze di fatto sulla quali era stata basata la risoluzione con preavviso. Sarebbe stata un’intollerabile contraddizione. Al più detta risoluzione avrebbe potuto essere basata su circostanze (evidentemente diverse) emerse in corso di preavviso. L’assunto è stato però recentemente sconfessato in Cassazione[5]. La corte infatti ha rilevato come, da un lato, una risoluzione ai sensi della normativa speciale belga sui contratti di concessione di vendita (art. X.36 CDE) NON richieda alcuna giustificazione da parte di chi vi procede; dall’altro, una domanda di (ordinaria) risoluzione giudiziaria (art. 1184 CC) non preveda affatto, come ostacolo all’indagine richiesta al giudice, il fatto che sia o meno intervenuta una previa dichiarazione di risoluzione con concessione di preavviso.

Nell’ottica di un concedente straniero, formalizzare un accordo di concessione di vendita con un soggetto belga è particolarmente delicato. Il Belgio infatti uno dei rari paesi che detta una regolamentazione specifica in tema di chiusura del contratto, prevedendo regole non derogabili a tutela del distributore. Come sopra richiamato l’inadempimento grave al contratto da parte del distributore permette lo scioglimento con effetto immediato e senza strascichi indennitari, ma è ipotesi se non eccezionale quanto meno non ‘ordinaria’ (esempi tipici sono mancati pagamenti di una certa rilevanza, specie se reiterati; violazioni dell’obbligo di non concorrenza, …). Laddove tali circostanze non ricorrano, al concessionario dev’esser dato (art. X.36 CDE) un preavviso ragionevole (e si presume sia tale un preavviso di almeno un paio d’anni, o un’indennità sostitutiva[6]) e pure dev’essergli corrisposta (art. X.37 CDE) un’indennità ‘complementare’ adeguata (si tratta sostanzialmente della compensazione dell’avviamento creato. Usualmente si prende a riferimento l’utile netto realizzato dal concessionario con i prodotti/servizi oggetto di contratto in un range temporale che va dai 6 a 24 mesi). Dette previsioni si applicano ai contratti a tempo indeterminato; ma occorre stare attenti anche in ipotesi il contratto sia stato previsto a tempo determinato (cioè con una scadenza). Infatti, per evitare che questo si consideri trasformato in contratto a tempo indeterminato è richiesta (art. X.38 CDE) un’esplicita dichiarazione da inviarsi non prima di 6 e non oltre 3 mesi prima della scadenza. Per di più, dopo due rinnovi a tempo, un contratto si reputa comunque trasformato a tempo indeterminato. Il tutto, tenendo presente che un giudice belga non può non applicare dette norme, anche se il contratto è regolato da altra legge (che non ne prevede di analoghe) (art. X.39)[7]. La soluzione è quindi quella di evitare, per quanto possibile, che eventuali controversie ricadano nella giurisdizione del giudice belga.

 

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Note:

[1] La clausola appare conforme a quanto previsto dalla legge belga – che nel nostro caso era quella applicabile – secondo la quale i contratti di concessione di vendita in esclusiva a durata indeterminata possono essere risolti unilateralmente in caso di grave inadempimento (manquement grave) di una delle parti (art. X.36 CDE – Code de droit économique – che riproduce il vecchio art. 2 della legge 27/07/1961). È il concetto di ‘giusta causa’ noto anche in diritto italiano, vale a dire una ragione particolarmente grave, che impedisca la prosecuzione anche temporanea del rapporto.

[2] “Risoluzione giudiziale” (rèsolution judiciaire) significa che la chiusura del rapporto è determinata dal giudice – evidentemente alla luce di tutti gli elementi utili del caso. La parte che la chiede è tenuta a proseguire nell’esecuzione del contratto, sino alla pronuncia. La regola di base è posta in diritto belga dall’art. 1184 CC (Code civil), in relazione a tutti i contratti a prestazioni corrispettive. Medesima regola è rinvenibile anche in diritto italiano (art. 1453 ss. c.c.). Nei fatti. questa soluzione è preferibile – rispetto a quella di una risoluzione immediata per giusta causa – nei casi in cui non sussistono i presupposti di legge per una rottura immediata, ovvero la parte che procede teme che tali presupposti possano non sussistere e non vuole pertanto rischiare di dover poi rispondere dei danni derivanti da una mossa rivelatasi azzardata.

[3] Tribunal de Commerce Liège (BE), arrêt du 12 janvier 2019.

[4] Cour d’Appel de Liège (BE), arrêt du 17 septembre 2019 (n. 2018/RG/1250).

[5] Cour de Cassation de Belgique, arrêt du 7 janvier 2021 (C.20.0258.F).

[6] La durata del preavviso va calcolata caso per caso. La Cassazione belga ha infatti fissato nel 2005 (arrêt du 10 février) che il preavviso debba esser tale da permettere al concessionario di tornare ad aver un reddito pari a quello che il contratto gli garantiva. L’indennità sostitutiva solitamente si assume come tale la media dell’utile lordo degli ultimi tre esercizi al netto delle spese non più sostenute (c.d. bénéfice semi-brut).

[7] Va considerato, peraltro, che la Corte di Giustizia UE ha fissato – con riferimento invero ai contratti di agenzia – un principio che può essere esteso per analogia a quelli di concessione di vendita: il giudice di uno Stato membro può disapplicare la legge straniera scelta dalle parti, a favore di norme imperative locali “unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative” (sent. ECJ 17/10/2013, in C-184/12, Unamar).

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's owner.

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