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LAVORAZIONE A FACON: VENDITA O PRESTAZIONE DI SERVIZI? Note al caso MacMode (Cass. 156/20)

By 16 June 2021 February 2nd, 2023 No Comments

Annosa questione questa. Perché vendere prevede spesso fabbricare/lavorare la merce oggetto della fornitura e quindi lo schema MERCE v DENARO (tipico della vendita) si confonde con quello SERVIZI v DENARO (tipico di contratti diversi, almeno in diritto italiano, come l’appalto o la prestazione d’opera).
Inquadrare legalmente l’operazione nel primo piuttosto che nel secondo schema ha ovviamente le sue conseguenze (possono cambiare diritti ed obblighi delle parti, come ad esempio i termini per sollevare contestazioni).
Una recente sentenza della Corte di Cassazione italiana (la 156 del 09/01/2020, Mac Mode) ci offre l’opportunità di capire meglio le cose.

La vicenda aveva interessato una ditta italiana che realizzava jeans per conto di una ditta tedesca. Quest’ultima forniva agli italiani gli accessori (bottoni, rivetti, etichette – in quanto riportavano il marchio) e controllava l’approvvigionamento del denim (che doveva avvenire per ragioni di qualità solo tramite una rete di fornitori convenzionati). Gli acquisti li faceva direttamente l’italiana ma di fatto volumi e tempi erano dettati dai tedeschi.
Il rapporto durava da un po’ di anni quando gli italiani, allettati dalle prospettive di incrementare il volume del lavoro (e probabilmente indotti anche dei tedeschi ad ampliare la produzione) decidevano di delocalizzare in Romania. Erano gli anni in cui operazioni del genere andavano di moda, giustificate come noto dal basso costo locale di manodopera. Peccato che, poco dopo, i tedeschi smettessero di ordinare. Gli italiani si ritrovavano con un inutile grosso investimento che risultava difficile recuperare. Per tali ragioni, avviavano una causa per danni avanti un tribunale italiano sostenendo che, in quanto subfornitori avevano dovuto subire un diktat da parte del committente – che doveva quindi risponderne. La protezione invocata dagli italiani era data dalla legge sulla subfornitura (la n. 192/1998).
L’iniziativa non andava bene, però, perché il tribunale rilevava che non poteva parlarsi di rapporto di subfornitura (pare mancasse un contratto scritto al proposito) quanto invece di semplici vendite, visto anche che l’italiana lavorava sostanzialmente materia prima di sua proprietà (come sopra detto, infatti, procedeva in proprio all’acquisto della materia prima). Trattandosi quindi di vendita – e anche qui il diverso inquadramento legale rispetto ad una fornitura di servizi rileva – unico titolato ad occuparsi della faccenda, secondo le regole della UE (si applicava il Reg. 44/2001), no poteva che essere il tribunale tedesco competente per la sede della committente (anzi acquirente).

Tale decisione veniva confermata anche in appello.

Gli italiani non demordevano, però e la vicenda è arrivata in Cassazione, che ha finalmente dato loro ragione.
La Cassazione ha ricordato nell’occasione che in casi come questi vanno applicati i principi posti dalla Corte di Giustizia nella vicenda Car Trim (C-381-08), un leading case riguardante la fornitura di componenti per airbags:

  1. si dà vendita indipendentemente dal fatto che la merce fornita sia già disponibile o debba essere prodotta ad hoc;

  2. è consigliabile qualificare il contratto come prestazione di servizi (e non come vendita) laddove il committente metta a disposizione tutti o la maggior parte dei materiali richiesti per la produzione della merce. Altrimenti, è preferibile qualificarlo come vendita;

  3. deve essere considerata infine la portata della responsabilità del fornitore (se risponde per la conformità dei beni, è vendita; se risponde solo della conformità delle lavorazioni, è prestazione di servizi).

Nel nostro caso, la Cassazione ha ribaltato le due decisioni di merito perché in esse non è stato rispettato, in particolare, il terzo di questi principi e non è stato tenuto in debito conto il secondo.
Gli italiani infatti – come emerso dalle risultanze processuali – rispondevano della correttezza delle operazioni di lavorazione sui jeans (non solo per i loro difetti di conformità); inoltre i jeans erano sostanzialmente realizzati con materia prima, di fatto messa a disposizione dai tedeschi (poco rilevava che gli acquisti venissero formalizzati poi direttamente dagli italiani). Per la Cassazione si trattava quindi sostanzialmente di un “rapporto di fornitura di servizi”, attratto nella competenza del giudice competente per la sede dell’esecutore dell’opera, quindi quello italiano.

 

Chi fosse interessato a ricevere (gratuitamente) copia integrale della decisione commentata, scriva a newsletter@lexmill.com.

Per il testo in italano della Conv. di Vienna 1980 v. CISG testo italiano a cura Buranello e Mosca.

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's owner.

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