In una recente sentenza, la Corte di Cassazione affronta la questione relativa alla responsabilità da prodotto difettoso, chiarendo che la nozione di produttore, ai sensi della normativa comunitaria e del Codice del Consumo, si estende anche al distributore.

Non solo il produttore, ma anche il distributore può essere ritenuto responsabile per i danni da prodotto difettoso. Lo afferma la Corte di Cassazione in una recente sentenza[1], che ribalta le precedenti sentenze del Tribunale di Foggia e della Corte d’Appello di Bari.

Il caso in breve

La vicenda nasce dalla richiesta di risarcimento avanzata da una paziente (identificata dagli atti come Ma.Ma.), a cui era stato impiantato un defibrillatore cardiaco. Il dispositivo era stato fabbricato da un’azienda canadese e venduto in Italia dalla sua filiale italiana (la St. Jude Medical Italia, oggi Abbot Medical Italia Spa).
A causa di un allarme ufficiale del Ministero della Salute, che segnalava il rischio che la batteria si scaricasse prima del tempo, la signora era stata costretta a subire un delicato intervento chirurgico per sostituire l’apparecchio. Purtroppo, a seguito di ulteriori problemi di salute, aveva dovuto affrontare persino una seconda operazione.
Per questo motivo, la paziente ha fatto causa alla Abbot (il distributore italiano) chiedendo i danni per via del prodotto difettoso. Inizialmente, però, i giudici del Tribunale di Foggia e della Corte d’Appello di Bari le hanno dato torto. Secondo loro, la causa non poteva essere intentata contro la Abbot, perché questa società si era occupata solo della distribuzione: non era il vero e proprio fabbricante, non era l’importatore ufficiale e non aveva apposto il proprio nome sul dispositivo.
La signora è poi venuta a mancare, ma l’erede ha deciso di non arrendersi. Nonostante le due sentenze negative, ha portato il caso davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che, in base alle severe norme europee, anche chi distribuisce un prodotto sul territorio deve rispondere dei difetti e non può lavarsene le mani.

La decisione finale.

Per dare ragione all’erede, la Corte di Cassazione è partita dalle regole europee che proteggono i consumatori.
Secondo una storica direttiva europea, quando un oggetto è difettoso il cittadino può chiedere i danni non solo a chi lo ha materialmente costruito (o a chi ha prodotto i singoli pezzi). La responsabilità si estende anche a chiunque metta il proprio nome, marchio o logo sul prodotto, presentandosi così agli occhi del pubblico come se fosse il vero produttore.
A conferma di questo principio, la Cassazione ha ricordato una recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (il caso Ford Italia del dicembre 2024). In quell’occasione, i giudici europei avevano chiarito un punto fondamentale: se il marchio stampato sul prodotto coincide con il nome del distributore locale, quest’ultimo viene considerato a tutti gli effetti come il produttore, anche se non ha attaccato fisicamente il marchio con le proprie mani.

La Corte di Cassazione invero fa un passo ulteriore e sembra – nel nome del primario obiettivo di tutela dei consumatori – sancire genericamente che “alla stregua della direttiva comunitaria,  la nozione di ‘produttore’ deve essere estesa ricomprendendo anche il distributore del bene nel territorio dell’Unione europea.

Un po’ troppo ad avviso di chi scrive…

 

[1] V. Cass. Civ., sez. III, n. 9001 del 9/4/2026