Cos’è la ACCRA CONVENTION 2025 on NCDs – Negotiable Cargo Documents

La ACCRA CONVENTION 2025 on NCDs Negotiable Cargo Documents (titoli di carico, o meglio “documenti di carico negoziabili”) è un trattato internazionale concluso sotto egida UNICTRAL nell’estate 2025 ad Accra (Ghana) e ratificato dall’Assemblea Generale ONU il 15/12/2025.

Si tratta di un importante strumento volto a facilitare gli scambi commerciali, creando regole uniforme relative all’emissione ed alla circolazione di documenti (cartacei o elettronici) rappresentativi di merci affidate ad un trasportatore e quindi in transito.

Acquisendo il possesso di tali documenti, un operatore entra nella disponibilità delle merci ivi descritte senza doverle prendere fisicamente in consegna. Ciò agevola la successiva rivendita delle merci, sempre tramite semplice cessione a nuovi acquirenti dei soli documenti.

Ciò è particolarmente importante per tutte le ipotesi in cui si dia trasporto multimodale (es. via terra/acqua/aria, nelle varie combinazioni possibili) e riguarda soprattutto il trading in commodities, anche se la Convenzione non pone limiti al tipo di merci oggetto di NCD.

Perché l’adozione della Convenzione di Accra è un passo in avanti rispetto alla situazione attuale?

L’adozione della Convenzione di Accra è importante perché questa, una volta entrata in vigore, estenderà a TUTTI i generi di trasporto quello che oggi si può fare limitatamente a merci in viaggio via mare (in tal caso, il documento usato è la B/L, Bill of Lading, polizza di carico). Oggi infatti le convenzioni relative al trasporto via terra (CMR), ferrovia (COTIF/CIM) e aereo (Montreal) non prevedono la possibilità di emissione di titoli rappresentativi della merce affidata al vettore. Queste convenzioni continueranno comunque e rimanere in vigore in quanto gli NCDs non sono destinati a sostituire gli attuali documenti di trasporto, quanto, piuttosto, ad integrarli (se le parti originarie – cioè mittente e trasportatore – lo desiderano).

Come potrà circolare un NCD?

Un NCD potrà circolare come una B/L, un assegno o una cambiale, vale a dire tramite girata (nominativa o in bianco). Se la girata è nominativa, il diritto alla consegna delle merci spetta al soggetto da ultimo indicato; se la girata è in bianco, dal possessore.

Un NCD elettronico (eNCD) potrà essere scambiato su qualsiasi piattaforma. Sotto questo profilo, la Convenzione di Accra ha adottato un approccio tecnologicamente neutrale. 

Quando entra in vigore la Convenzione di Accra?

La Convenzione di Accra entrerà in vigore 180 gg dal giorno in cui risulterà formalmente adottata (con i classici strumenti della ratifica, adesione, approvazione o accessione) da almeno 10 Stati.

Difficile ora prevedere quando ciò avverrà. Se va tutto bene, potrebbe essere già nel primo semestre 2027.

La convenzione deve infatti ancora essere aperta alla firma degli Stati interessati – lo sarà solo a partire dal prossimo luglio ad Accra, secondo il calendario anticipato dall’UNICTRAL – e la firma è una sorta di manifestazione di interesse preliminare ad una formale ratifica. Nulla impedisce comunque ad uno Stato di accedere direttamente alla Convenzione con effetti parificati a quelli di una ratifica preceduta da firma.

Vi sono i presupposti per una rapida adesione: la Cina ha fortemente sponsorizzato la Convenzione e vari altri Paesi si sono già informalmente espressi positivamente, appoggiando la risoluzione dell’Assemblea Generale ONU dello scorso dicembre.

L’Unione Europea potrà aderire alla Convenzione di Accra per conto di tutti gli Stati membri (che risulteranno quindi individualmente vincolati) anche se, essendo considerata quella dei trasporti materia la cui competenza ripartita fra EU e Stati membri, di prassi ogni singolo Stato membro accompagna la ratifica UE con una propria ratifica nazionale.

Gli USA hanno mostrato un atteggiamento più tiepido, in linea con la loro tradizionale diffidenza (acuitasi con l’amministrazione Trump) verso trattati internazionali che li mettano su piano di parità nei confronti di altri Stati.

È prevista un’adesione limitata alla Convenzione di Accra?

Sì, la convenzione prevede che sia possibile un’adesione limitata alla Convenzione di Accra. Peraltro, di principio per gli Stati che l’adottano, la convenzione entra in vigore nella sua interezza: fa eccezione il solo caso in cui uno Stato desideri escludere l’applicabilità della Convenzione ai trasporti interamente via mare, governati da altra convenzione cui faccia parte.

Quali sono gli effetti dell’entrata in vigore della Convenzione di Accra?

Gli effetti dell’entrata in vigore della Convenzione di Accra consistono sostanzialmente nel fatto che ogni Stato aderente è vincolato a far rispettare le regole uniformi sugli NCds ivi previste e queste si applicheranno se l’NCD contiene un “riferimento evidente” alla Convenzione e:

  1. La presa in carico delle merci deve avvenire in uno Stato parte della Convenzione;
  2. La consegna delle merci descritte nel NCD deve avvenire in uno Stato parte della Convenzione; ovvero
  3. L’NCD è stato emesso in uno Stato parte della Convenzione.

Una previsione che consente quindi ad ogni singolo Stato aderente di applicare la Convenzione in un largo ventaglio di ipotesi.

L’Italia ha già espresso una sua posizione in merito all’adesione alla Convenzione di Accra?

L’Italia ha già espresso una sua posizione positiva in merito all’adesione alla Convenzione di Accra avendo appoggiato la risoluzione dell’Assemblea Generale ONU dello scorso dicembre.

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's founding partner.