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IMPIANTI FOTOVOLTAICI: verifica sì … ma con precisi limiti temporali

By 5 April 2022 December 28th, 2022 No Comments

Buone notizie per i titolari di impianti fotovoltaici: il legislatore ha imposto al GSE – Gestore dei servizi energetici- a cui è attribuito il potere di verifica della regolare installazione degli impianti, di rispettare il preciso arco temporale di 18 mesi – oggi ridotti a 12 mesi – per l’(eventuale) adozione del provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti (v. art. 56, co. 7, D. L.  76/2020, che ha modificato l’art. 42 del D. Lgs. 28/2011)

Sino ad ora e grazie ad un’interpretazione giurisprudenziale particolarmente favorevole al GSE il titolare di impianto fotovoltaico, regolarmente autorizzato, poteva subire il provvedimento di decadenza dai benefici tariffari anche a distanza di moltissimi anni dall’installazione dell’impianto ed essere così costretto a restituire somme davvero ingenti.

E’ accaduto ad un imprenditore che aveva realizzato un grosso impianto fotovoltaico sul tetto del capannone di sua proprietà di ricevere dopo ben 11 anni dall’installazione e la messa in funzione dell’impianto e dopo oltre quattro anni dall’avvio del procedimento di verifica del GSE, il provvedimento negativo di decadenza dai benefici tariffari e di contestuale richiesta di restituzione di una somma di denaro resa assai ingente proprio dal tempo trascorso.

L’imprenditore ha proposto ricorso innanzi al Giudice Amministrativo rilevando l’applicabilità della novella legislativa intervenuta e, per effetto di questa, l’illegittimità del provvedimento di recupero dei benefici percepiti dallo stesso, in ragione del superamento del limite di diciotto mesi dall’autorizzazione al funzionamento dell’impianto, nell’arco del quale il GSE può esercitare il potere di controllo e di riesame dei benefici concessi.

La novità normativa, inserita nell’ambito della legislazione Covid e con la volontà di favorire ed incentivare la produzione di energie rinnovabili, ha, infatti, introdotto, con chiarezza, la possibilità per il GSE di intervenire con i controlli di regolarità degli impianti solo nel periodo di 18 mesi o 12 mesi dall’autorizzazione degli stessi e dal riconoscimento dei benefici tariffari connessi: trascorso tale periodo il GSE non potrà pretendere dal titolare dell’impianto alcuna somma in restituzione.

Sono già stati sollevati, però, dubbi interpretativi sull’applicabilità della disposizione ai procedimenti di verifica in corso alla data di entrata in vigore della novella legislativa ovvero solo alle fattispecie di impianti autorizzati dopo la sua entrata in vigore e ancora sul dies a quo da cui far decorrere il termine di diciotto (o dodici) mesi ed, infine, sulla tipologia di impianto cui debba ritenersi applicabile.

Il dibattito è in corso, ma oggi l’imprenditore che subisce una richiesta di restituzione di somme percepite dal GSE per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha uno strumento normativo importante per difendersi con un’azione giudiziaria nei confronti dell’operato del GSE che troppo tardivamente decide di controllare il funzionamento degli impianti di produzione di energia, ledendo l’affidamento del privato e aggravando, con il trascorrere del tempo, il danno connesso all’eventuale restituzione di somme percepite in buona fede.

a cura dell’avv. Loredana Papa

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