Oggi le aziende sono organizzate in strutture sempre più complesse, come i gruppi di società. Di conseguenza, capita molto spesso che un dipendente o un dirigente si trovi a lavorare contemporaneamente per diverse società dello stesso gruppo, svolgendo mansioni in modo promiscuo e senza una netta separazione. In situazioni del genere, quando sorgono problemi, i giudici si trovano davanti a un dilemma: chi è il vero datore di lavoro?
Il problema del “vero” datore di lavoro nei gruppi di imprese
Il nodo dell’anzianità di servizio
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Contratti a termine e contratti stabili: nessun cittadino di serie B
Il semplice fatto di aver lavorato inizialmente con un contratto a termine non può mai essere usato come scusa per trattare un dipendente peggio degli altri [3]. Per questo motivo, se una legge italiana va contro questa regola europea, il giudice ha il dovere di scavalcarla e dare ragione al lavoratore, riconoscendogli ogni singolo giorno di servizio effettivamente prestato prima di ottenere il posto fisso. [4].
I giudici spiegano questo concetto in modo molto semplice: l’anzianità di servizio non è un titolo onorifico o un bollino astratto, ma è la misura concreta del tempo reale che una persona ha dedicato al proprio lavoro. E quel tempo produce diritti precisi. [5].
Tornando al nostro esempio, il periodo in cui il lavoratore è rimasto nella prima società del gruppo (anche se con un contratto a scadenza) non si azzera: quel blocco di tempo deve essere interamente recuperato e conteggiato per calcolare la sua anzianità totale nella nuova azienda.
- Il legame con il gruppo: il contratto cambia, il rapporto resta unico.
Quando si valuta se sia possibile sommare gli anni di lavoro passati nella prima società controllata a quelli trascorsi nella società madre, i giudici preferiscono guardare alla sostanza dei fatti piuttosto che ai semplici documenti scritti.
- Quando il gruppo diventa un “unico capo”: i segnali cui guardano i giudici.
- Struttura organizzativa identica: Si verifica quando c’è una forte confusione o sovrapposizione di ruoli tra le aziende. Ad esempio, quando gli stessi soci o gli stessi amministratori gestiscono contemporaneamente le diverse società del gruppo [6] ;
- Attività totalmente integrate: Le aziende non lavorano in modo indipendente, ma i loro business sono strettamente legati tra loro. Esiste un chiaro interesse comune, come nel caso in cui una società produca un bene e l’altra consociata si occupi esclusivamente di promuoverlo o venderlo.[7]
- Utilizzo promiscuo del personale: È il segnale più evidente. Si ha quando lo stesso dipendente riceve ordini da capi di società diverse, lavora negli stessi spazi per più marchi o viene spostato da un ufficio all’altro senza formalità, mettendo le proprie competenze a disposizione di tutto il gruppo. [8]
In conclusione: cosa significa per le aziende del gruppo
Per i gruppi societari, la gestione del personale non può più essere considerata una semplice questione di pratiche burocratiche separate. Quando un dipendente lavora in modo integrato e promiscuo per più consociate, la legge guarda alla sostanza del rapporto e non solo alle firme sui contratti. Riconoscere l’intera anzianità di servizio maturata all’interno del gruppo — anche per i periodi trascorsi con contratti a termine — non è solo un obbligo derivante dai principi europei di non discriminazione, ma è una scelta strategica per prevenire costosi contenziosi di lavoro. Per i responsabili delle risorse umane, la sfida diventa quindi quella di mappare con precisione questi passaggi e definire regole chiare fin dall’inizio, tutelando l’azienda dal rischio di risarcimenti o rivendicazioni collettive basate sulla responsabilità solidale del gruppo.
[1] V. Cass. Civ., Sez. L, N. 9491 del 22-05-2020;Cass. Civ., Sez. L, N. 20076 del 18-07-2025.
[2] V. Cass. Civ., Sez. L, N. 18913 del 10-07-2025;Cass. Civ., Sez. L, N. 20076 del 18-07-2025; Tribunale Di Marsala, Sentenza n.607 del 11 Settembre 2024.
[3] V. Cass. Civ., Sez. L, N. 9491 del 22-05-2020.
[4] V. Tribunale Velletri, sez. L1, sentenza n. 20/2023.
[5] V. Cass. Civ., Sez. L, N. 15231 del 16-07-2020][Cass. Civ., Sez. L, N. 15232 del 16-07-2020
[6] V. Cass. Civ. sez. lav. 26/5/2022 n. 17176. Per il caso di un amministratore unico della capogruppo che si occupava dell’attività di gestione del personale, amministrativa e contabile delle altre società v. Cass. Civ. sez. lav. 26/5/2022 n. 17176; Cass. Civ. sez. lav.13/4/2022 n. 12034.
[7] Così si ha separazione del ciclo produttivo senza che tuttavia sia ravvisabile un’autonomia giuridica e gestionale tra le varie società (Cass. Civ. sez. lav. 31/07/2017 n. 19023; Cass. Civ. sez. lav.13/4/2022 n. 12034); quando le attività produttive riferibili a più soggetti si svolgono nella medesima sede (Cass. Civ. sez lav. 28/03/2022 n. 9933) o le società del gruppo hanno il medesimo oggetto sociale (Cass. Civ. sez. lav. 28/03/2022 n. 9933); gestione amministrativo contabile comune (Cass. Civ. sez. lav. 31/7/2017 n. 19023); forniture acqua, luce e gas intestate e pagati da una sola società (Cass. Civ. sez. lav. 28/3/2022 n. 9933); unica gestione del personale (Cass. Civ. sez. lav. 29/11/2011 n. 25270).
[8] Così per comunicazioni aziendali di servizio unitarie e rivolte, indistintamente, a tutti i dipendenti delle società (Cass. Civ. sez. lav. 26/5/2022 n. 17176); utilizzo contemporaneo della stessa persona da parte di più società (Cass. Civ. sez. lav. 29/11/2011 n. 25270).









