Sintetico riassunto della situazione ad oggi (7 ottobre).

A seguito dell’occupazione manu militari della Crimea nel 2014, sono state adottate in sede UE – quindi, ovviamente vincolanti in Italia – restrizioni essenzialmente di due tipi:

  • quelle generali di carattere finanziarie e merceologico (divieti di import o export, …) con Regolamento 833/14 del 31/07/2014) e Regolamento 692/14 del 23/06/2014;

  • quelle contro soggetti determinati (divieto circolazione nella UE, congelamento beni, …) con Regolamento 269/14 e Decisione 145/14 del 17/03/2014.

A seguito poi dell’aggressione militare di febbraio 2022 scorso sono state adottate ulteriori misure (c.d. “pacchetti”) che hanno aggiornato via via i regolamenti 2014[1]. L’escalation di fine settembre (plebisciti farsa e relativa annessione di territorio, minacce di uso di armi nucleari, ecc.)  ha portato ad otto il numero di tali “pacchetti”.

N.B. Le restrizioni sono intese per le operazioni dirette, ovviamente, ma anche per quelle indirette (es. triangolarizzazioni)[2]. Ciò costituisce un obbligo a carico di qualsiasi cittadino UE o organizzazione con sede nella UE. Le sanzioni per una sua eventuale violazione sono delegate agli Stati membri interessati[3]. Per l’Italia, il riferimento è al d. lgsl. 221/2017[4].

Come noto, la ratio delle sanzioni è quella di limitare la capacità dell’attuale governo russo di finanziare la sua guerra all’Ukraina attraverso l’altrimenti profittevole export verso la UE e, nel contempo, rendere più difficoltoso l’approvigionamento di  componentistica avanzata e tecnologia occidentali. È dichiarato intento della UE di cercare di minimizzare l’impatto negativo delle sanzioni nei confronti invece della popolazione russa. Per tale ragioni alcuni settori (come agricoltura e sanitario) on sono toccati dalla sanzioni.

Ecco in sintesi i settori interessati dalle restrizioni generali (i riferimenti agli articoli sono al Reg. 833/14)[5]:

  • divieto export prodotti/tecnologie “dual use”[6] (art. 2)

  • divieto export prodotti/tecnologie “quasi dual-use” di cui all’ VII[7]che possano contri­buire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia” (art. 2-bis)

  • divieto fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per scambi o investimenti in Russia (art. 2 sexies)

  • divieto di agevolare il broadcasting di trasmissione radio tv di certi canali russi indicati in All. XV[8] (art. 2 septies)

  • divieto export dei prodotti/tecnologie per settore estrattivo di cui all’All. II[9] (art. 3)

  • divieto investimenti nel settore energia (art. 3-bis)

  • divieto export prodotti/tecnologie per settore lavorazione petrolio e gas (art. 3 ter)

  • divieto export prodotti/tecnologie per settore industria avio-spaziale di cui agli All. XI[10] e XX[11] (art. 3 quater) e divieto sorvolo e sosta di velivoli russi (art. 3 quinquies)

  • divieto export prodotti/tecnologie per settore navigazione marittima come da All. XVI[12] (art. 3 septies) e divieto accesso a porti di navi russe (art. 3 quinquies-bis)

  • divieto import beni per settore siderurgico di cui all’All. XVII[13] (art. 3 octies)

  • divieto export/import beni di lusso di cui all’All. XVIII[14] (art. 3 nonies)

  • divieto export/import beni “che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina” di cui all’All. XXI[15] (art. 3 decies)

  • divieto import carbone e altri combustibili fossili di cui all’All. XXII[16] (art. 3 undecies)

  • divieto export beni “atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe” di cui all’All. XXIII[17] (art. 3 duodecies)

  • bando attività in EU di imprese di trasporto russe (art. 3 terdecies)

  • divieto assistenza tecnica su attrezzature militari (art. 4)

  • divieto prestare servizi finanziari (art. 5)

Chi fosse interessato a ricevere (gratuitamente) documentazione citata, scriva a newsletter@lexmill.com.

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[1] Ecco il sintetico contenuto dei vari “pacchetti”:

  • 1° pacchetto (Reg. 259/22, 260/22, 261/22, 262/22 e 263/22; Dec. 264/22 in GUUE 23-02-2022): allargamento lista soggetti bannati; divieto import merci da territori occupati; restrizioni attività finanziaria russa in EU; divieto export prodotti/tecnologia in settori trasporti, telecoms, estrazione, …
  • 2° pacchetto (Reg. 328/22 in GUUE 25-02-2022): allargamento lista soggetti bannati; sanzioni finanziarie
  • 3° pacchetto (Reg. 334/22 in GUUE 28-02-2022): divieto traffico aereo russo in UE; operazioni con Banca centrale russa
  • 4° pacchetto (Reg. 427/22 e 428/22 in GUUE 15-03-2022): divieto servizi rating; allargamento elenco soggetti bannati; restrizioni su beni/tecnologie dual-use e settore energia; restrizioni su prodotti siderurgici e di lusso.
  • 5° pacchetto (Reg. 580/22, 581/22, 576/22 e 577/22 e Dec 582/22, 578/22 e 579/22 in GUUE 08-04-2022): divieto import carbone; bando navi russe da porti UE, e imprese trasporto da strade UE; allargamento divieti import (legno, cemento, …) e export (hardware e software); estensione lista individui bannati; bando altre 4 banche
  • 6° pacchetto (Reg. 427/22 e 428/22 e Dec. 429/22 e 430/22 in GUUE 03-06-2022): limiti import petrolio russo; estensione esclusione SWIFT; incremento soggetti sotto embargo; divieto dare servizi consulenza, PR e contabilità
  • 7° pacchetto (Reg. 1269/22, 1270/22, 1273/22, 1274/22; Dec. 1271/22, 1272/22, 1276/22 in GUUE 21-07-2022): divieto import oro russo e aggiustamenti ai Reg. 2014
  • 8* pacchetto (Reg. 1903/22, 1904/23, 1905/23, 1906/23; Dec. 1907/22, 1908/22, 1909/22): allargamento dei prodotti sotto divieto di import (es. acciaio) e export.

[2] Art. 12: “È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui al presente rego­lamento.”

[3] Art. 8 Reg. 833/22: “Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.”

[4] Art. 20, d. lgsl 221/2017: “Art. 20 (Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

  1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
  2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
  3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 2 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.
  4. È prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui ai commi 1 e 2. Quando non è possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo è ordinata laconfisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.”

[5] Il reg. 833/14 prevede in genere l’enunciazione del divieto riferita ad un certo settore, le eventuali autorizzazioni in deroga e le eventuali esenzioni generali (es. per fini umanitari, situazioni di emergenza, …). Il divieto di export generalmente include il divieto anche di dare assistenza tecnica, intermediazione, supporto finanziario, assicurazione, …. Il divieto di investimenti comprende la creazione di imprese, la partecipazione azionaria, il supporto finanziario…

[6] Sono elencati in allegato a Reg. EU 2021/821, mod. da ultimo da Reg esec. EU 2022/1.

[7] Hardware e software, ma anche cuscinetti a sfera, tubi, … (pp. 51-86 testo consolidato)

[8] p. 104 testo consolidato.

[9] Tubi, pompe, trivelle, piattaforme, … (pp. 41-42 testo consolidato)

[10] p. 100 testo consolidato.

[11] pp. 137-138 testo consolidato.

[12] Navi, … (p 105 testo consolidato)

[13] Coils, lamiere, profilati, tubi, … (pp. 106-119 testo consolidato)

[14] Caviale, tartufi, vini, liquori, abbigliamento, scarpe, gioielli, arredamento, elettrodomestici, fotocamere, auto, orologi, strumenti musicali, oggetti d’arte, attrezzi sportivi, … (pp. 120-135 testo consolidato)

[15] Miscellanea (crostacei, gomme, idrocarburi, concimi, vetro, cementi, metalli, navi, mobilio, …) (pp. 139-140 testo consolidato)

[16] p. 141 testo consolidato.

[17] Miscellanea (bulbi e piante, sali e altri prodotti chimici, pitture, smalti e stucchi, sanitari, gomme, legni, carta, stoffe, vetro, metalli, pompe, macchinari, trasformatori, …) (pp. 142-177 testo consolidato).

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Author: Carlo Mosca

A lawyer specializing in international commercial transactions. Lexmill's owner.

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